Sez. 2, Sentenza n. 6148 del 30/03/2016 (Rv. 639398 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Interpretazione del titolo da parte del giudice dell'esecuzione - Giudicato - Limiti - Preclusioni nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna costituente titolo esecutivo - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti ex art. 612 c.p.c. è "dominus" della sola interpretazione della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo che, ove ancora "sub iudice", per essere pendente il relativo giudizio di impugnazione, è destinata ad essere confermata o annullata indipendentemente da tale interpretazione, ostando alla formazione di preclusioni da giudicato l'alterità degli oggetti dei giudizi di cognizione e di esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)