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Sez. 2, Sentenza n. 6148 del 30/03/2016 (Rv. 639398 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE | Interpretazione del titolo da parte del giudice dell'esecuzione - Giudicato - Limiti - Preclusioni nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna costituente titolo esecutivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639398-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare, il giudice chiamato ad adottare i provvedimenti ex art. 612 c.p.c. è "dominus" della sola interpretazione della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo che, ove ancora "sub iudice", per essere pendente il relativo giudizio di impugnazione, è destinata ad essere confermata o annullata indipendentemente da tale interpretazione, ostando alla formazione di preclusioni da giudicato l'alterità degli oggetti dei giudizi di cognizione e di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)