diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 23922 del 23/07/2026 (Rv. 679521-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Impugnazione - Effettiva esistenza di una dichiarazione - Contestazione - Onere della prova - A carico dell’amministrazione finanziaria.
Stato
decisa il 2026-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679521-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

Qualora il contribuente, impugnando la cartella emessa in esito al controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, contesti, non già la circostanza che sia stata presentata una dichiarazione diversa da quella presa in considerazione in sede di controllo, ma l'esistenza stessa di una dichiarazione (anche tardivamente) presentata, grava sull'amministrazione finanziaria o sull'agente della riscossione, l'onere di provare l'effettiva presentazione della dichiarazione oggetto di controllo, trattandosi del presupposto che legittima il ricorso al procedimento di liquidazione automatizzato e non potendo il contribuente dare la prova di un fatto negativo.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)