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Sez. 1, Sentenza n. 5012 del 28/04/1993 (Rv. 482127 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Locazione | Affitto di azienda - Contratto - Stipulazione da parte del "falsus procurator" dell'affittuario - Affittuario - Ratifica successiva al fallimento dell'affittante - Efficacia retroattiva anche nei confronti del curatore - Ammissibilità - Esistenza di un nuovo vincolo contrattuale - Eccezione da parte del curatore - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482127-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Locazione

A norma dell'art. 80 legge fall., il fallimento dell'affittante non scioglie il contratto di affitto di azienda (da parificarsi alla locazione di immobili per la sua identità strutturale e funzionale con questa fattispecie contrattuale), subentrando il curatore nella identica posizione contrattuale del fallito. Ne consegue che, ove il contratto sia stato stipulato dal "falsus procurator" dell'affittuario, la ratifica effettuata da quest'ultimo, ancorché successiva alla dichiarazione di fallimento dell'affittante, opera con efficacia retroattiva anche nei confronti del curatore il quale, non potendo essere considerato terzo, non può invocare la salvezza dei diritti accordata dall'art. 1399 cod. civ. a coloro che non sono stati parti del contratto; né, peraltro, il curatore può eccepire l'esistenza di un nuovo vincolo contrattuale, atteso che il negozio compiuto dal rappresentante senza poteri non è invalido, né inefficace, ma tale che la ratifica del "dominus" lo rende per sè operativo anche nei confronti del rappresentante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1399, Legge Falliment. art. 80, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)