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Approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni

Testo in vigore al

Art. 62

1. Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza assegno, contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute dai richiamati alle armi alle loro famiglie e per i recipienti vuoti di ritorno, che abbiano servito a una precedente spedizione di pacchi postali non anteriore a 15 giorni.

Art. 63

1. Il contenuto dei pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualita' e quantita' sul bollettino di spedizione.

2. Indipendentemente dai divieti stabiliti dell'art. 72, i pacchi postali non possono contenere corrispondenze epistolari.

3. E' consentito di includervi una fattura o un semplice elenco degli oggetti contenuti nei pacchi stessi.

4. I contravventori a tale divieto sono puniti con l'ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire venti.

Art. 64

1. L'Amministrazione ha facolta' di aprire i pacchi postali, con le modalita' stabilite dal regolamento, per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto, o le deficienze o avarie, e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta.

Art. 65

1. I pacchi postali non ritirati nel termine di tre giorni dalla data del recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, o ai mittenti quando si tratti di pacchi rinviati, sono sottoposti ad una tassa di custodia.

Art. 66

1. I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra localita' del Regno o delle Colonie, o dal Regno alle Colonie e viceversa, sono soggetti a una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione.

2. Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.

3. A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario.

4. I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinarie, salvo contrarie, disposizioni del mittente o del destinatario.

Art. 67

1. Possono essere venduti senza preavviso e formalita' giudiziarie i pacchi postali contenenti merci, che presentino segni di deterioramento.

2. Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non siano potuti recapitare, ne' restituire al mittente.

3. Al mittente spetta solo l'importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita.
Trascorso il suddetto termine l'importo e' devoluto all'Amministrazione.

4. I pacchi, che per qualsiasi ragione non possano essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l'Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.

5. In ogni caso compete all'Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.

Art. 68

1. Nel caso di perdita, manomissione o avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennita' corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell'indennita' stabilita dal Regio decreto previsto dall'art. 18 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.

2. Per i pacchi con assicurazione convenzionale l'indennita' viene corrisposta nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento, perdita o avaria totale del contenuto. Nel caso di perdita o avaria parziale, compete l'indennita' stabilita per i pacchi ordinari.

3. Per i recipienti vuoti di ritorno viene corrisposta, nel solo caso di smarrimento, una indennita' pari al valore dei recipienti stessi entro i limiti dell'indennita' massima fissata per essi dal Regio decreto previsto dall'art. 18.

4. Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita o avaria totale del loro contenuto, i'mittenti, oltre alla indennita', hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione e accessorie, escluse quelle di assicurazione.

Capo III. Disposizioni comuni alle corrispondenze e pacchi

Art. 69

1. I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri, acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali.

2. Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal Regolamento.

3. L'Amministrazione ha facolta' di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.

4. L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti.

Art. 70

1. Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art. 71, assumono verso l'Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilita' che l'Amministrazione assume verso i suoi utenti.

2. Non cessa la responsabilita' verso l'Amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel Codice di commercio.

Art. 71

1. Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli, o consegnarli, o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con l'ammenda estensibile a lire 3000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.

Art. 72

1. E' proibito spedire oggetti che possano cagionare danno costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all'ordine pubblico, al buon costume.

2. Il mittente e' punito con l'ammenda da L. 25 a L. 2000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.

Art. 73

1. La falsa dichiarazione del contenuto e l'uso indebito di contrassegni o di indicazioni, comprovanti il diritto alla esenzione o alla riduzione delle tasse postali o l'avvenuta corresponsione di esse, sono puniti con l'ammenda da L. 25 a L. 2000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.

Art. 74

1. E vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore.

2. Le corrispondenze e i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti di ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze ordinarie, o al doppio della tassa minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze raccomandate e di pacchi.

3. I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare la inesistenza di valori.

4. Per le corrispondenze e i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennita' nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.

Art. 75

1. Le lettere e i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi, o carte di valore esigibili al portatore, debbono essere assicurati.

2. La dichiarazione di valore non puo' essere superiore al valore reale del contenuto; ma e' consentito di dichiarare un valore inferiore.

3. E' ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore.

4. E' ammessa, altresi', l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte e oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.

5. Per ciascuna di tali forme di assicurazione, salvo il disposto dell'art. 52, il mittente e' tenuto a pagare anticipatamente le relative tasse.

Art. 76

1. Le corrispondenze raccomandate od assicurate e i pacchi postali ordinari od assicurati possono essere gravati di assegno, mediante il pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate nel regolamento.

2. L'Amministrazione e' responsabile dell'ammontare dell'assegno soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo.

3. In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di assegno, il mittente ha diritto ad una indennita' nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie, non gravato di assegno.

Art. 77

1. Il destinatario di un oggetto gravato di assegno puo', ritirato l'oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente, purche' la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 78

1. E' ammesso l'invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una sopratassa.

Art. 79

1. Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo, che all'ufficio risulti comune a piu' persone, gli oggetti, vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza, delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi atti a stabilire che sono di sua spettanza.

2. Quando taluna delle persone, invitate, non si presenti, l'apertura puo' essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.

Art. 80

1. All'atto del ritiro delle corrispondenze e dei pacchi, i destinatari, o, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali, l'imposta di consumo e tutte le tasse e sopratasse di cui gli oggetti stessi fossero eventualmente gravati.

2. I mittenti hanno facolta' di assumere a loro carico il pagamento di tutte le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le modalita' e le condizioni per l'esercizio di tale facolta'.

Art. 81

1. Qualora dopo la consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori• nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari o i mittenti sono tenuti a pagare quanto avessero versato in meno e hanno diritto al rimborso di quanto avessero versato in piu'.

Art. 82

1. I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate o per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data d'impostazione.

2. Per il rimborso delle somme riscosse dall'Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo e' di un anno dalla data d'impostazione, salva l'osservanza delle norme stabilite dalla presente legge per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l'Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.