diritto.io

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative

Testo in vigore al

Art. 28

1. Nell'articolo 123, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "quale risulta dalla situazione patrimoniale" sono sostituite con le parole: "quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se le azioni o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano possedute dalla societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione, e delle plusvalenze di cui al comma 2 iscritte nel bilancio della societa' risultante dalla fusione o incorporante.".

Art. 29

1. Sugli utili distribuiti dalle banche popolari cooperative, che costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento . I soci, all'atto della riscossione degli utili, hanno facolta' di optare per il regime della ritenuta di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; in tal caso si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, sulle comunicazioni allo Schedario generale dei titoli azionari.

2. Per il versamento delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Nell'articolo 8, primo comma, numero 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le parole: "all'aliquota del" sono aggiunte le parole: "15 per cento e del".

4. Le disposizioni innovative di cui al comma 1 non si applicano agli utili distribuiti in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Gli enti cooperativi i cui statuti prevedono l'osservanza dei requisiti stabiliti dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e la destinabilita' degli utili residui a fini di mutualita' e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, godono delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti, secondo il disposto di cui al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. La presente disposizione deve intendersi interpretazione autentica del predetto articolo 14 e delle altre disposizioni tributarie che subordinano il godimento di agevolazioni alla sussistenza dei requisiti della mutualita' di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Art. 30

1. Nell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne e' l'effettivo possessore per interposta persona.".

2. Nell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600
, le parole da: "possono limitarsi" fino alla fine sono sostituite con le seguenti parole: "compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.".

3. Nell'articolo 51, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 46, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque decimi dell'ammontare delle spese ed oneri ammessi in deduzione.".

4. Nell'articolo 61, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.".

Art. 31

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), dopo le parole: "ai progettisti dell'opera;" sono aggiunte le parole: "domande ad amministrazioni statali per la concessione di contributi e di agevolazioni;";

  2. b) nell'articolo 6, primo comma, lettera f), dopo le parole: "ai soggetti che esercitano l'attivita';" sono aggiunte le parole:
    "domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;";

  3. c) nell'articolo 6, primo comma, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti lettere:
    "g-bis) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;
    g-ter) contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilita' civile, relativamente ai soggetti contraenti; contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti";

  4. d) nell'articolo 7, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
    "Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti ... e i contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6.";

  5. e) nell'articolo 7, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
    "Le modalita' delle comunicazioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Per quanto riguarda le comunicazioni relative ... e ai contratti di cui alla lettera g-ter) del primo comma dell'articolo 6 il decreto stabilisce anche i termini entro cui devono essere date le comunicazioni ed e' emanato di concerto con il Ministro del tesoro.".

Art. 32

1. Sui proventi di ogni genere, corrisposti dalla data di entrata in vigore del presente decreto ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, ed il prezzo di emissione, la ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e' elevata dal 18 per cento al 30 per cento.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 .

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461 .

Titolo IV. Disposizioni in materia di aliquote iva e di tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa

Art. 34

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del due per cento e' sostituita, in ogni caso, dall'aliquota del quattro per cento con effetto dal 1° gennaio 1989.

2. Per le operazioni soggette all'aliquota del quattro per cento la quota imponibile si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 3,85 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 104, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) la lettera i) del terzo comma dell'articolo 2 e' sostituita dalla seguente:
    "i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari;";

  2. b) nel terzo comma dell'articolo 2, la lettera g) e' soppressa;

  3. c) nel quarto comma dell'articolo 3, la lettera g) e' soppressa;

  4. d) il numero 10 dell'articolo 10 e' soppresso;

  5. e) la lettera c) del primo comma dell'articolo 74 e' sostituita dalla seguente:
    "c) per il commercio dei giornali quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi e dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero di copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito del 40 per cento a titolo di forfettizzazione della resa. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo dei complessivo beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora questultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta e' dovuta in relazione al numero delle copie vendute; la diminuzione del 40 per cento a titolo di forfetizzazione della resa e' elevata per gli anni 1990 e 1991 all'80 per cento;".

5. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) il n. 18) e' sostituito dal seguente:
    "18) giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa e carte geografiche; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;";

  2. b) il n. 26) e' sostituito dal seguente:
    "26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;";

  3. c) il n. 35) e' sostituito dal seguente:
    "35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali quotidiani, libri, periodici, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;".

6. I notiziari quotidiani ed i dispacci delle agenzie di stampa devono intendersi equiparati, ai fini dell'aliquota, ai giornali quotidiani.

7. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384 .

7-bis. Alle bevande a base di vino, regolarmente dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 29 febbraio 1988, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 1988, si applica l'aliquota IVA del 9 per cento a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali alla data del 31 dicembre 1988 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorche' alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

8-bis. Le prestazioni aventi per oggetto attivita' didattica svolta in Italia da filiazioni di universita' o istituti di cultura superiore stranieri, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite da collegi o pensioni annessi o dipendenti, sono da ritenersi attivita' non commerciale a tutti gli effetti tributari. La disposizione ha effetto dal giorno dell'insediamento in Italia delle stesse istituzioni. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione la stessa e' applicabile a condizione che i requisiti prescritti risultino da conforme riconoscimento rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero degli affari esteri con effetto dall'anno di presentazione della richiesta.
Per le filiazioni gia' operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione la richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 1989.

Art. 34-bis

1. Le disposizioni dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni ivi previste effettuate alla Agenzia spaziale italiana. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto l'attivita' di realizzazione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi svolta dalla predetta Agenzia in attuazione del piano spaziale nazionale approvato dal CIPE non si considera attivita' commerciale rientrante nell'articolo 2195 del codice civile.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della legge 30 maggio 1988, n. 186 .

Art. 35

1. La percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dall'articolo 2, comma 2, della legge 24 dicembre 1988, n. 541, e' fissata, per l'anno 1989, nella misura del 12 per cento.

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 1-ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 1990.6

Art. 35-bis

1. Il numero 8) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente:
"8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relativi cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita;".

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le locazioni di fabbricati ad uso di civile abitazione da parte delle imprese che li hanno costruiti per la vendita o acquistati per la rivendita e' stabilita nella misura del 4 per cento.

Art. 36

1. Per l'attribuzione del numero di partita IVA, e' dovuta la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila. Per le societa' non iscritte nel registro delle imprese, per le associazioni tra professionisti e per gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole la misura della tassa di rilascio e' stabilita in lire duecentocinquantamila.

2. La tassa e' altresi' dovuta, a partire dalla medesima data di cui al comma 1, per ciascun anno solare successivo a quello in cui e' stato attribuito il numero di partita IVA. La disposizione si applica anche se il numero di partita IVA e' stato attribuito anteriormente alla predetta data.

3. La tassa di rilascio e quella annuale non si applicano alle societa' soggette all'iscrizione nel registro delle imprese per le quali deve essere corrisposta la tassa di concessione governativa di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

3-bis. La tassa annuale di cui al comma 2 non e' dovuta dai soggetti dichiarati falliti e da quelli ammessi alla procedura di concordato preventivo e dagli enti dei quali sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale e' stato adottato il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento o di ammissione al concordato preventivo o il provvedimento amministrativo di messa in liquidazione coatta amministrativa. La tassa annuale non e' neppure dovuta dai soggetti posti in liquidazione, a partite dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui il soggetto stesso e' stato posto in liquidazione.

4. La tassa di rilascio deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio di attivita'; quella annuale entro il termine del 5 marzo dell'anno solare per il quale la tassa di concessione governativa deve essere corrisposta.
Gli estremi delle attestazioni di versamento della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA e di quella annuale devono essere riportati nelle rispettive dichiarazioni.

5. Coloro che ai sensi delle vigenti disposizioni sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA devono corrispondere la tassa di rilascio e quella annuale rispettivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione di inizio di attivita', ovvero entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale; l'attestazione di versamento relativa alla tassa annuale deve essere prodotta al competente ufficio entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale IVA.

6. L'obbligo del pagamento della tassa di cui al comma 2 cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui e' cessata l'attivita', sempre che la relativa dichiarazione sia stata presentata entro il 31 dicembre dell'anno nel quale e' avvenuta la cessazione, salvo il caso in cui il termine stabilito dall'articolo 35, terzo comma, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, scade nel mese di gennaio successivo all'anno di cessazione dell'attivita'. Alle dichiarazioni di cessazione di attivita' sono equiparate le dichiarazioni di variazione previste dal citato articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quando comportano cessazione di attivita'.

7. Per la mancata indicazione o produzione delle attestazioni di versamento nei termini stabiliti si applica una pena pecuniaria di misura pari alla tassa dovuta ai sensi del comma 1.

8. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e' sostituito dal seguente:
"1. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle societa' nel registro delle imprese e quella annuale di cui ai commi 18, primo periodo, e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e' stabilita nella misura di lire 12 milioni per le societa' per azioni ed in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le societa' a responsabilita' limitata e di lire 500 mila per le societa' di altro tipo.".

8-bis. Per l'anno 1988 la tassa di concessione governativa di cui al comma 8 e' stabilita nella misura di lire 15 milioni per le societa' per azioni e in accomandita per azioni, di lire 3 milioni 500 mila per le societa' a responsabilita' limitata e di lire 500 mila per le societa' di altro tipo. Gli eventuali conguagli devono essere eseguiti entro il 30 giugno 1989. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e' soppresso.

9. Le tasse di concessione governativa di cui ai numeri 72 e 73 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono stabilite in lire 40 mila e quelle di cui al n. 87 della medesima tariffa sono stabilite in lire 50 mila.

10. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano alle tasse il cui termine di pagamento decorre dal 1 gennaio 1989.

Art. 37

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2, valutate per l'anno 1989 in lire 5.950 miliardi, per l'anno 1990 in lire 8.340 miliardi e per l'anno 1991 in lire 9.310 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche". Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti per lo stesso anno 1989 dalla applicazione dell'articolo 33. Alle minori entrate derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 36 si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate assicurate dal comma 9 del medesimo articolo 36.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38

1. Le disposizioni dell'articolo 23 e dell'articolo 24 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti pubblicati o emanati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni dell'articolo 25 si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le stesse disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'articolo 28 si applica alle fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile e' eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto riguardanti i giornali, i libri ed i periodici hanno effetto dal 1° gennaio 1990. PERIODO ABROGATO DALLA L. 27 NOVEMBRE 1989, N. 384.

2-bis. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative, si applicano a decorrere dal 1 agosto 1989.3

3. A partire dal 1 gennaio 1989 l'indice del costo della vita, valevole ai fini dell'adeguamento automatico delle retribuzioni, viene depurato delle variazioni dovute alle modifiche delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 34, determinate convenzionalmente nella misura complessiva dello 0,5 per cento.

Art. 38-bis

1. Le facolta' attribuite alle aziende di credito, agli agenti di cambio e alle commissionarie ammesse alle borse valori per il pagamento in modo virtuale delle tasse sui contratti di borsa su titoli e valori, ai sensi del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni, sono estese alle societa' ed enti iscritti all'albo di cui al primo comma dell'articolo 6 del decreto del Ministro del tesoro 29 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1988, che abbiano aderito alla convenzione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 1988, per il funzionamento di un sistema di negoziazioni di titoli di Stato e garantiti dallo Stato, attraverso circuito telematico .

Art. 39

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 marzo 1989
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri
COLOMBO, Ministro delle finanze
FANFANI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
AMATO, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI