Sez. 1, Sentenza n. 7952 del 20/12/2006 Ud. (dep. 26/02/2007) Rv. 236231 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Misure di prevenzione contro il riciclaggio di "denaro sporco" - Obblighi di identificazione della clientela e registrazione delle operazioni - Estensione ad altre categorie professionali a seguito del D.Lgs. n. 374 del 1999 - Inosservanza sanzionata dall'art. 2 L. n. 197 del 1991 - Norma penale in bianco - Esclusione - Fattispecie in tema di commercio di oggetti preziosi.
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In materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio di "denaro sporco", la disposizione incriminatrice di cui all'art.2, comma secondo della legge n. 197 del 1991, come integrata dall'art. 4, comma secondo del D.Lgs. n. 374 del 1999, non è norma penale in bianco, in quanto per l'attività di commercio, compresa l'importazione e l'esportazione, di oggetti preziosi, è espressamente prevista l'estensione degli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni, e l'inosservanza di tali obblighi risulta sanzionata penalmente.
Riferimenti normativi: Legge 05/07/1991 num. 197 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 25/09/1999 num. 374 art. 4 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)