Sez. 5, Sentenza n. 24492 del 17/11/2006 (Rv. 594235 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposte straordinarie - Art. 8 del d.l. n. 384 del 1992 - Imposta straordinaria sui beni di lusso - Possesso di autoveicoli di potenza superiore a ventiquattro cavalli fiscali - Presupposti dell'imposizione - Immatricolazione nell'anno 1990 - Rilevanza ai soli fini della determinazione dell'imposta.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di imposta straordinaria su particolari beni, istituita dall'art. 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, il requisito dell'immatricolazione nel corso dell'anno 1990, prescritto dal comma secondo della disposizione in esame limitatamente alle autovetture di potenza fiscale superiore a ventiquattro cavalli fiscali, non rileva ai fini della soggezione all'imposta, ma ai fini della commisurazione della stessa, nel senso che per le autovetture in possesso di tale requisito l'imposta è pari a tre volte l'importo delle tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale, stabilite per l'anno 1992, come previsto per le autovetture di potenza inferiore, mentre per le autovetture della stessa potenza immatricolate dopo il 31 dicembre 1990 è pari a cinque volte l'importo delle predette tasse.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 8 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)