Sez. 1, Sentenza n. 7707 del 07/06/2000 (Rv. 537364 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Funzione - Immediata percezione dei motivi di censura - Sulla base del solo ricorso - Esposizione desumibile dai motivi di impugnazione - Sufficienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti previsto per il ricorso per cassazione dall'art.366 n.3 cod.proc.civ. (e quindi anche per il ricorso incidentale), è soddisfatto quando l'esposizione del ricorso consenta la percezione delle censure sollevate, senza necessità di ricorrere al contenuto di altri atti del processo e gli elementi di fatto, anche se non esposti separatamente, siano desumibili dallo svolgimento dei motivi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)