diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1169 del 29/05/1967 (Rv. 327612 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - REGISTRAZIONE - TERMINI PER CHIEDERLA - ATTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE O AD OMOLOGAZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1967-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327612-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - REGISTRAZIONE - TERMINI PER CHIEDERLA - ATTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE O AD OMOLOGAZIONE - DECORRENZA.*

Il termine di venti giorni per eseguire la registrazione, fissato dall'art.80 della legge sulle imposte di registro (R.d. 30 dicembre 1923, n.3269), decorre, per gli Atti soggetti ad approvazione od omologazione, dal giorno in cui perviene all'ufficiale (notaio, cancelliere, segretari e delegati della pubblica amministrazione ecc) obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione. La decorrenza del detto termine precede il verificarsi della condicio juris dell'approvazione o dell'omologazione, se, in un momento a questa anteriore, ha avuto inizio la esecuzione del contratto.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 110, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 81, Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)