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Sez. 3, Sentenza n. 29755 del 11/11/2025 (Rv. 676884-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Condanna di più corresponsabili - Ricorso per cassazione di un condebitore - Contestazione della propria responsabilità - Litisconsorzio necessario con il
Stato
decisa il 2025-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676884-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

danneggiato creditore - Sussistenza - Conseguenze - Mancata evocazione in giudizio dello stesso - Inammissibilità del ricorso.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione, da parte di uno dei corresponsabili, avverso la sentenza che lo abbia condannato in solido con altri, al fine di contestare in radice la propria responsabilità, è inammissibile ove non proposto anche nei confronti del creditore litisconsorte necessario, in quanto la mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l'esame della questione di responsabilità e rendendo pertanto l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, inutiliter data.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)