Sez. U - , Sentenza n. 13911 del 05/06/2017 (Rv. 644554 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI | Illecito ex art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Esimente ex art. 3-bis del medesimo d.lgs. - Modalità di accertamento - Rispetto del principio di tipizzazione dell’illecito disciplinare - Necessità - Fattispecie in tema di liquidazione di compensi a commissari giudiziali e curatori fallimentare in violazione della regola della collegialità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
In materia di illecito disciplinare degli appartenenti all’ordine giudiziario, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006, l’accertamento della condotta disciplinarmente irrilevante in applicazione dell’esimente di cui all’art. 3-bis del medesimo decreto legislativo (da identificarsi in quella che, riguardata “ex post” ed in concreto, non comprometta l’immagine del magistrato), deve compiersi senza sovvertire il principio di tipizzazione degli illeciti disciplinari, non potendo, pertanto, ritenersi che la violazione di legge addebitata al magistrato sia di “scarsa rilevanza” per il sol fatto che il questi continui ad essere circondato da prestigio e fiducia nel prosieguo della sua vita professionale. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto congruamente motivata la decisione della sezione disciplinare del CSM di negare l’operatività dell’esimente suddetta in relazione al comportamento di un magistrato che aveva provveduto, in assenza di deliberazione collegiale, alla liquidazione dei compensi dovuti sia a commissari giudiziali di procedure di concordato preventivo che a curatori fallimentari, escludendo la scarsa rilevanza del fatto sul duplice rilievo che la violazione della regola della collegialità sia da considerare “negazione della natura stessa della funzione giurisdizionale” e che, nella specie, avesse riguardato provvedimenti di importo “talmente rilevante da capitare assai raramente nell’arco della carriera professionale” di un magistrato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)