Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22483 del 22/10/2014 (Rv. 633023 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE | Intervento tardivo - Creditore chirografario - Poteri - Compimento di atti di impulso della procedura esecutiva - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Nella procedura esecutiva per espropriazione immobiliare, il creditore chirografario intervenuto oltre l'udienza di autorizzazione alla vendita ma prima di quella prevista dall'art. 596 cod. proc. civ., pur concorrendo alla distribuzione del ricavato, non ha il potere di compiere atti di impulso della procedura, per essere detta facoltà riservata, a mente dell'art. 566 cod. proc. civ., ai creditori iscritti e privilegiati muniti di titolo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 564, Cod. Proc. Civ. art. 565, Cod. Proc. Civ. art. 566, Cod. Proc. Civ. art. 596
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)