Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 179 Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorita' del comandante
1. Quando piu' militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, per cio' solo, e' punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.
Art. 180 Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo
1. Quando dieci o piu' militari, collettivamente o separatamente, ma previo accordo, presentano una stessa domanda o uno stesso esposto o reclamo, ciascuno di essi e' punito con la reclusione militare fino a un anno.
2. Se la domanda, l'esposto o il reclamo e' presentato da quattro o piu' militari mediante pubblica manifestazione, la pena e' della reclusione militare da sei mesi a tre anni.
Art. 181 Casi di non punibilita'
1. Nei casi indicati nei tre articoli precedenti, non sono punibili:
1° coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo e' intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;
2° coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo e' intervenuto.
Art. 182 Attivita' sediziosa
1. Il militare, che svolge un'attivita' diretta a suscitare in altri militari il malcontento per la prestazione del servizio alle armi o per l'adempimento di servizi speciali, e' punito con la reclusione militare fino a due anni.
Art. 183 Manifestazioni e grida sediziose
1. Il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.
Art. 184 Raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta. Adunanza di militari
1. Il militare, che raccoglie sottoscrizioni per una collettiva rimostranza o protesta in cose di servizio militare o attinenti alla disciplina, o che la sottoscrive, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
2. La stessa pena si applica al militare, che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o alla disciplina, arbitrariamente promuove un'adunanza di militari, o vi partecipa.
Art. 185 Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni
1. Se piu' militari rilasciano arbitrariamente attestazioni o dichiarazioni concernenti cose o persone militari, ciascuno di essi e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
Capo III. Della insubordinazione
Art. 186 Insubordinazione con violenza
1. Il militare, che usa violenza contro un superiore, e' punito con la morte con degradazione, se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale.13
2. Se la violenza contro il superiore consiste in una lesione personale gravissima o grave, si applica la pena di morte con degradazione, se il superiore e' un ufficiale, e la reclusione da sette a quindici anni, se il superiore non e' un ufficiale.1314
3. Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il militare, che usa violenza contro un superiore, e' punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni, se il superiore e' un ufficiale, e con la stessa pena da tre a dodici anni, se il superiore non e' un ufficiale.14
Art. 187 Circostanze aggravanti
1. Per i reati preveduti dall'articolo precedente:
1° se ricorre alcuna delle circostanze indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale, le pene detentive sono aumentate, sostituita la reclusione alla reclusione militare;
2° se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto, la pena puo' essere aumentata.
Art. 188 Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare
1. Quando alcuno dei fatti enunciati nell'articolo 186 e' commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni; e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
2. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nel caso di omicidio, che, a norma del codice penale, sia punibile con la morte.
Art. 189 Insubordinazione con minaccia o ingiuria
1. Il militare, che minaccia un superiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore, il prestigio o la reputazione di un superiore, in sua presenza, e' punito con la reclusione militare da tre a sette anni, se il superiore e' un ufficiale, e da uno a cinque anni, se il superiore non e' un ufficiale.14
2. Le stesse pene si applicano al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti al superiore.
Art. 190 Circostanze aggravanti
1. Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:
1° se la minaccia e' usata per costringere il superiore a fare un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;
2° se il superiore offeso e' il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;
3° se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.
2. Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da cinque a venti anni, se il superiore offeso e' un ufficiale, e da tre a quindici anni, se il superiore non e' un ufficiale.
Art. 191 Minaccia o ingiuria in assenza del superiore
1. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se il fatto e' commesso in assenza del superiore offeso, ma alla presenza di piu' militari, il colpevole e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni, se il superiore e' un ufficiale, e con la stessa pena fino a sei mesi, se il superiore non e' un ufficiale.
Art. 192 Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare
1. Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, se il fatto e' commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la pena e' diminuita.
Art. 193 Funzioni esercitate dal superiore
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, qualunque sia la condizione militare del superiore offeso, e anche quando il fatto sia commesso a causa di funzioni politiche, amministrative o giudiziarie esercitate dal superiore.
Art. 194 Provocazione del superiore
1. Se alcuno dei reati preveduti dagli articoli precedenti e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che l'inferiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'.
Capo IV. Dell'abuso di autorita'
Art. 195 Violenza contro un inferiore
1. Il militare, che usa violenza contro un inferiore, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
2. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale.
Tuttavia, la pena detentiva temporanea e' aumentata.
Art. 196 Minaccia o ingiuria a un inferiore
1. Il militare, che minaccia un inferiore, in sua presenza, ovvero offende l'onore o il decoro di un inferiore, in sua presenza, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
2. La stessa pena si applica al militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti all'inferiore.
3. Si applica la reclusione militare fino a tre anni, se la minaccia e' grave, o se e' commessa in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale.
Art. 197 Circostanza attenuante: cause estranee al servizio e alla disciplina militare
1. Nei casi indicati nel primo comma dell'articolo 195 e nell'articolo 196, se la violenza, la minaccia o l'ingiuria e' commessa per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, la pena detentiva temporanea e' diminuita da un terzo alla meta'.
Art. 198 Provocazione
1. Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti e' commesso nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, e subito dopo di esso, o subito dopo che il superiore ne ha avuto notizia, alla pena di morte e' sostituita la reclusione non inferiore a venti anni; all'ergastolo e' sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni, e le altre pene sono diminuite dalla meta' a due terzi.
Capo V. Disposizione comune ai capi terzo e quarto
Art. 199 Fatti d'insubordinazione e di abuso di autorita' a causa d'onore
1. Se alcuno dei fatti preveduti dai capi terzo e quarto e' commesso a causa d'onore, nelle circostanze indicate nell'articolo 587 del codice penale, si applicano le disposizioni di detto codice, sostituita la pena della reclusione militare alla pena della reclusione.