Sez. L - , Ordinanza n. 22264 del 04/08/2021 (Rv. 662099 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Incarico di direttore responsabile di una testata giornalistica - Rapporto di lavoro subordinato - Instaurazione – Condizioni - Fattispecie.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
In tema di lavoro giornalistico, non vi è necessaria correlazione tra l'incarico di direttore responsabile di una testata giornalistica e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda proprietaria della stessa, essendo a tal fine necessario che in capo alla medesima persona, chiamata ad assolvere detta funzione di carattere pubblicistico, si cumulino altri e diversi compiti, svolti in modo tale da dimostrare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, con le caratteristiche essenziali della subordinazione e della collaborazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come autonomo il rapporto lavorativo tra la RAI e un noto giornalista televisivo, valorizzando la volontà espressa dalle parti nel contratto, la mancata attribuzione al giornalista di compiti di direttore di testata, l'assenza di prova di direttive datoriali nei suoi confronti e il mancato esercizio, da parte sua, di poteri direttivi o disciplinari nei confronti del personale addetto alla redazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)