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Sez. 6, Sentenza n. 3390 del 14/07/1994 Cc. (dep. 13/12/1994) Rv. 201066 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere | Riciclaggio - Impiego di danaro, beni, o utilità di provenienza illecita - Impiego nelle proprie attività economiche di danaro ricavato dal traffico di stupefacenti svolto dal medesimo soggetto - Configurabilità dei delitti di cui agli artt. 648 "bis" e 648 "ter" cod. pen. - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1994-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201066-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - In genere

Non configura l'attività delittuosa prevista dagli artt. 648 "bis" e 648 "ter" cod. pen. l'impiego nelle proprie attività economiche del danaro ricavato dal traffico di sostanze stupefacenti svolto dal medesimo soggetto. Il riciclaggio penalmente rilevante, e l'impiego di danaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, quali ipotesi particolari di ricettazione, hanno come presupposto, l'esclusione del concorso nel reato da cui il denaro, i beni e le utilità derivano. Il riferimento contenuto negli artt. 648 "bis" e 648 "ter" cod. pen. ai delitti concernenti "la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti", quale attività da cui derivi il danaro, i beni o altre utilità, non vale a far confondere tra loro il "riciclaggio" con il traffico di stupefacenti, trattandosi di attività del tutto diverse tra loro, con oggettività giuridiche distinte, le quali possono pure coesistere in capo allo stesso soggetto, ma solo e sempre in virtù di diversi e distinti comportamenti e non certo per effetto di un'unica condotta, la quale non può al tempo stesso realizzare il traffico di stupefacenti ed il reimpiego dei proventi del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)