Sez. 1, Sentenza n. 2934 del 19/03/1991 (Rv. 471333 - 01)
Opere pubbliche (appalto di) - Controversie - Composizione in via amministrativa - Riserve - In genere. | Mancata iscrizione delle riserve formulate dall'appaltatore, nel registro di contabilità - Omessa contestazione dell'ente appaltante - Esplicito riconoscimento da parte dello stesso dell'iscrizione delle riserve nel suddetto registro - Conferma delle riserve e nel conto finale - Successiva eccezione di decadenza da parte dell'ente appaltante - Preclusione - Limiti.
Opere pubbliche (appalto di) - Controversie - Composizione in via amministrativa - Riserve - In genere.
In tema di appalto di opere pubbliche, qualora l'ente appaltante, non solo abbia omesso di contestare la mancanza di tempestiva iscrizione delle riserve formulate dall'appaltatore e di eccepirne così la decadenza, ma abbia, all'opposto, esplicitamente riconosciuto che esse sono state inserite nel registro di contabilità oltre che confermate, nel conto finale, nei modi e nei termini di legge, tale dichiarazione - ove non sia determinata da errore riconoscibile dalla controparte o da violenza o dolo - preclude successivamente di eccepire la suddetta decadenza, attesa anche l'inerenza di questa al contenuto di un diritto patrimoniale disponibile dell'amministrazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 39, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 109
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)