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Sez. 1, Sentenza n. 2995 del 06/02/2009 (Rv. 606578 - 01)

IMPRESA - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - TENUTA E CONSERVAZIONE - PROVA TRA IMPRENDITORI | Rapporti di dare e avere relativi ad un periodo unitario - Ricorso alle scritture contabili - Condizioni e limiti - Operazioni non annotate - Regime probatorio - Altri elementi di prova documentale e non - Ammissibilità - Sussistenza - Contestazione della veridicità di singole annotazioni contabili - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606578-01

IMPRESA - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - TENUTA E CONSERVAZIONE - PROVA TRA IMPRENDITORI

In tema di rapporti di dare e avere tra imprenditori, ai sensi dell'art. 2710 cod. civ., le risultanze dei libri vidimati, bollati e regolarmente tenuti possono costituire elementi di prova per le operazioni ivi annotate, ma se, con riguardo ad un rapporto continuativo, le scritture contabili non sono in grado di provare l'intero insieme dei rapporti intercorsi fra le parti, possono essere utilizzate altre prove documentali o di altro tipo ammesse dall'ordinamento, e parimenti è possibile contestare la veridicità delle singole annotazioni contabili, provandone l'inesattezza o la falsità in base alla documentazione sottostante, perché il principio dell'art. 2709 cod. civ., a norma del quale i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, si riferisce solo ai fatti, alle prestazioni ed ai rapporti che positivamente risultano dalle scritture.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)