Sez. 1, Sentenza n. 2848 del 06/10/1972 (Rv. 360556 - 01)
RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA DEL VATICANO - BENI ECCLESIASTICI - DEGLI ENTI SOPPRESSI - DEVOLUZIONE AL DEMANIO - IMMOBILI DEGLI ENTI MORALI ECCLESIASTICI NON SOPPRESSI - CONVERSIONE IN RENDITA - TITOLO DELL'ISCRIZIONE DELLA RENDITA.*
RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA DEL VATICANO - BENI ECCLESIASTICI - DEGLI ENTI SOPPRESSI - DEVOLUZIONE AL DEMANIO - IMMOBILI DEGLI ENTI MORALI ECCLESIASTICI NON SOPPRESSI - CONVERSIONE IN RENDITA - TITOLO DELL'ISCRIZIONE DELLA RENDITA.*
Nella norma dell'art 11 del RD 7 luglio 1866, n 3036 - che dispone che: beni degli enti ecclesiastici soppressi sono devoluti al Demanio ed i beni immobili di qualsiasi altro ente morale ecclesiastico, non compresi nelle eccezioni espresse, sono convertiti per opera dello stato, mediante iscrizione in favore degli enti stessi di una rendita - il collegamento quanto ai diritti sui beni oggetto della conversione non opera nel senso che, prima della conversione, i beni immobili si debbono considerare ancora di proprieta degli enti, bensi nel senso che l'iscrizione della rendita trova il suo titolo nell'avvenuto trasferimento del diritto reale sui beni stessi. (Conf 830'30).*
Riferimenti normativi: Legge 07/07/1866 num. 3036 art. 12, Legge 21/07/1866 num. 3070 art. 61, Costituzione art. 42, Costituzione art. 44, Costituzione art. 831, Legge 07/07/1866 num. 3036 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)