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Sez. 4, Sentenza n. 1315 del 06/06/1972 Ud. (dep. 14/02/1973) Rv. 123218 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE(PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITA - IN GENERE - SANATORIA - NOTIFICAZIONE - DEL DECRETO DI CITAZIONE - OMISSIONE - NULLITA ASSOLUTA - COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO - IRRILEVANZA - AVVENUTA NOTIFICA DI DECRETO DI CITAZIONE VIZIATA - COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO - SANATORIA DELLA NULLITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123218-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE(PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITA - IN GENERE - SANATORIA - NOTIFICAZIONE - DEL DECRETO DI CITAZIONE - OMISSIONE - NULLITA ASSOLUTA - COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO - IRRILEVANZA - AVVENUTA NOTIFICA DI DECRETO DI CITAZIONE VIZIATA - COMPARIZIONE DELL'IMPUTATO - SANATORIA DELLA NULLITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE.*

Soltanto la mancata notifica all'imputato del decreto di citazione e causa di nullita assoluta non sanabile nemmeno con la comparizione dell'imputato al dibattimento. Quando invece il decreto di citazione sia stato notificato, ogni nullita ad esso riferibile viene sanata dalla comparizione dell'imputato, posto cosi in grado di dedurre il vizio immediatamente dopo il compimento delle formalita di apertura del dibattimento facendo salvo il diritto a un termine a difesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 188, Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)