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Sez. 5 - , Sentenza n. 31807 del 05/12/2019 (Rv. 656015 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Processo tributario - Natura costitutiva - Esito del ricorso dei condebitori in solido - Parziale annullamento dell'unico atto impositivo - Validità "erga omnes" - Conseguenze - Giudicato favorevole del coobbligato solidale - Estensione al condebitore - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656015-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)

Il processo tributario è un processo costitutivo rivolto all'annullamento di atti autoritativi, sicché il parziale annullamento ottenuto dal condebitore impugnante, incidendo su un unico atto impositivo che sorregge il rapporto, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Ne consegue, giusta l'art. 1306, comma 2, c.c., che il coobbligato solidale può far valere in giudizio contro l'ente impositore il giudicato a lui favorevole formatosi nel diverso giudizio tra detto Ufficio e l'altro condebitore, sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali e non siano intervenute preclusioni processuali a carico del soggetto che intende esercitare questo diritto, non essendo tale efficacia extrasoggettiva del giudicato rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)