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Sez. 2, Ordinanza n. 8978 del 09/04/2026 (Rv. 677504-01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE | Mancata determinazione, negoziale o giudiziale, della data di stipulazione del contratto definitivo - Regola dell'immediato adempimento - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze - Protrazione dell'inattività delle parti per oltre dieci anni - Estinzione del diritto all'anzidetta stipulazione per prescrizione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2026-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677504-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE

In materia di contratto preliminare, quest'ultimo è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto ed il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che, ove non sia fissato un termine né in sede convenzionale, né in sede giudiziale, sia applicabile, ai sensi dell'art. 1183 c.c., la regola dell'immediato adempimento secondo il brocardo "quod sine die debetur statim debetur", con la conseguenza che l'inattività delle parti, protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del contratto definitivo poteva essere fatto valere, comporta l'estinzione del diritto medesimo per prescrizione.

Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)