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Sez. 6, Ordinanza n. 1267 del 27/09/1968 Cc. (dep. 01/10/1968) Rv. 109235 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - GRUPPO DI ALMENO TRE PERSONE -INTERRUZIONE DELLA PERMANENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109235-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - GRUPPO DI ALMENO TRE PERSONE -INTERRUZIONE DELLA PERMANENZA - CONDIZIONI.*

Elemento essenziale del reato di associazione a delinquere e la Costituzione di un gruppo di almeno tre persone, onde lo stato di permanenza del reato si protrae sino allo scioglimento dell'associazione o sino all'arresto dei consociati in tal numero che quello dei rimasti liberi sia minore del numero sufficiente richiesto dalla legge per la sussistenza dell'associazione punibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)