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Sez. 2, Sentenza n. 5241 del 30/07/1983 (Rv. 430117 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDA NUOVA IN SEDE DI CONCLUSIONI - MANCATA ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE - ACCETTAZIONE TACITA DEL CONTRADDITTORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430117-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - DOMANDA NUOVA IN SEDE DI CONCLUSIONI - MANCATA ECCEZIONE DELLA CONTROPARTE - ACCETTAZIONE TACITA DEL CONTRADDITTORIO - CONDIZIONI.*

Quando nel giudizio di primo grado, dopo essere stata proposta domanda di esecuzione del contratto, sia stata formulata domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto stesso all'udienza di precisazione delle conclusioni con foglio aggiunto, la sua mancata contestazione può essere ritenuta tacita accettazione del contraddittorio solo se è certo che la parte contro la quale è stata proposta abbia voluto prestare acquiescenza a tale tardiva proposizione, con la conseguenza che è tempestiva la contestazione mossa con la comparsa conclusionale. (V 1368/78, mass n 390748; (V 3028/74, mass n 371482; (V 49/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)