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Sez. 2, Sentenza n. 581 del 04/04/1966 Ud. (dep. 17/08/1966) Rv. 102371 - 01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - DECORRENZA - NOTIZIA DEL FATTO - NOZIONE - DUBBIO SULLA DATA DELLA NOTIZIA - PROVE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL QUERELATO.*
Stato
decisa il 1966-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102371-01

AZIONE PENALE - QUERELA - TERMINE - DECORRENZA - NOTIZIA DEL FATTO - NOZIONE - DUBBIO SULLA DATA DELLA NOTIZIA - PROVE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL QUERELATO.*

Agli effetti dell'art 124 comma primo cod pen, per 'notiziĆ  si deve intendere non gia uno stato soggettivo o di dubbio, determinato da ipotetici elementi, ma la conoscenza completa, precisa e certa del fatto che costituisce reato. Trattandosi di una causa di decadenza, nell'accertare il momento in cui ha avuto inizio il decorso del termine deve essere adottato un criterio rigoroso; e quando non sia possibile accertare la data della notizia del reato, la querela non puo considerarsi tardiva, poiche l'Onere di provare l'inutile decorso del termine incombe al querelato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)