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Sez. 2, Sentenza n. 510 del 26/01/1982 (Rv. 418212 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE - ESISTENZA - PRESUPPOSTO - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DI PROPRIETÀ DI PIÙ SOGGETTI.*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418212-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - IN GENERE - ESISTENZA - PRESUPPOSTO - COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DI PROPRIETÀ DI PIÙ SOGGETTI.*

L'avvenuta costruzione di un edificio, del quale siano proprietari più soggetti, è sufficiente - ancorché non sia ancora intervenuto il rilascio del certificato di abitabilità dei singoli appartamenti - per l'esistenza del condominio, con la conseguente applicabilità delle norme (articoli da 1100 a 1139 cod. civ.) ad esso relative, costituendo la nomina dell'amministratore, l'approvazione del regolamento e la Determinazione delle quote millesimali soltanto strumenti per la gestione degli interessi comuni e l'osservanza degli obblighi connessi al preesistente rapporto di comunione, che di essi costituisce la fonte, salve eventuali modifiche od integrazioni pattizie.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1139

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)