diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 24446 del 23/11/2007 (Rv. 600704 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Controversia riguardante la incorporazione di un muro dello stabile condominiale - Mutamento delle difese in appello assumendosi la proprietà esclusiva di detto muro essendosi eccepito in primo grado la non eccedenza di limiti alla utilizzazione del muro comune - Richiamo alla categoria dei diritti autodeterminati - Legittimità ai fini dell'articolo 345, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Principio di diritto enunciato con riferimento a causa instaurata in primo grado con atto del 1 febbraio 1997.
Stato
decisa il 2007-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600704-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

In tema di nuove eccezioni in appello, ai sensi dell'articolo 345, secondo comma, cod. proc. civ., non è legittimo il richiamo alla categoria dei diritti autodeterminati (la proprietà e gli altri diritti reali di godimento), in virtù della quale essi, non essendo condizionati dal titolo, si identificano con la stessa "causa petendi", per sostenere, nella controversia riguardante, come nella specie, l'incorporazione di un muro dello stabile condominiale, il mutamento in appello delle proprie difese, assumendosi la proprietà esclusiva di detto muro allorquando nel primo grado si era eccepito che la sua utilizzazione per costruire un nuovo vano non aveva ecceduto i limiti fissati dagli articoli 1102 e 1120 cod. civ.. Infatti, tale mutamento interessa non già o non solo il titolo, quanto direttamente il contenuto del diritto fatto valere, giacché la comunione di beni (articolo 1102 cod. civ.,) consiste nella contitolarità del diritto reale, caratterizzata proprio dalla non illimitatezza delle facoltà spettanti a ciascun comunista, il cui esercizio incontra un limite nel diritto dell'altro, situazione affatto diversa da quella che si riscontra nella proprietà esclusiva (articolo 832 cod. civ.), derivandone una diversità sostanziale tra le due situazioni giuridiche soggettive, che non può non proiettarsi sul contenuto dei rispettivi diritti (principio enunciato in relazione a procedimento instaurato in primo grado con atto del 1 febbraio 1997).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2, Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)