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Sez. 1, Sentenza n. 5886 del 10/10/1983 (Rv. 430727 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - MANCANZA DEL CONIUGE SUPERSTITE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO - FINALITÀ - DECORRENZA DELLA PENSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - CONTROVERSIA IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430727-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - MANCANZA DEL CONIUGE SUPERSTITE - ATTRIBUZIONE AL CONIUGE DIVORZIATO - FINALITÀ - DECORRENZA DELLA PENSIONE - CONTROVERSIA RELATIVA - CONTROVERSIA IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

L'attribuzione al coniuge divorziato della pensione di riversibilità che sarebbe potuta spettare, qualora fosse esistito, al coniuge superstite, non ha funzione tipicamente alimentare, ma partecipa della natura propria dell'assegno di divorzio, con la conseguenza che, ai fini della decorrenza di detta pensione, deve farsi riferimento non al disposto dell'art. 445 cod. civ. ma alla disposizione dell'art. 5 del d.lgt. 18 gennaio 1945 n. 39, in forza del quale la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dello assicurato o pensionato, e con l'ulteriore conseguenza che la relativa controversia non può essere annoverata tra quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie per le quali l'art. 443 cod. proc. civ. prescrive a pena di improcedibilità, che siano preventivamente sperimentati ed esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in Sede amministrativa o siano comunque decorsi i termini indicati nella norma. (Conf 652/83, mass n 425400, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 445, Cod. Proc. Civ. art. 443, Decr. Legge Luogoten. 18/01/1945 num. 39 art. 5, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)