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Sez. 3, Sentenza n. 622 del 08/03/1974 (Rv. 368426 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PLURALITA DI FORI FACOLTATIVI - CONTESTAZIONE DI TUTTI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368426-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - COMPETENZA PER TERRITORIO - PLURALITA DI FORI FACOLTATIVI - CONTESTAZIONE DI TUTTI - NECESSITA.*

In tema di Competenza territoriale derogabile, l'incompetenza del giudice adito deve essere eccepita dal convenuto nella sua prima difesa, secondo quanto prescrive l'art 38, terzo comma, cod proc civ, sotto tutti i possibili profili, per evitare che la causa rimanga radicata presso il foro scelto dall'attore. (Conf 1849'73, mass n 364858).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)