diritto.io

Sez. 2 - , Sentenza n. 11043 del 05/04/2022 (Rv. 664378 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO | Litisconsorzio necessario - Omessa integrazione nel giudizio di merito - Censurabilità per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664378-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - NULLITA' DELLA SENTENZA O DEL PROCEDIMENTO

L'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio.

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)