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Sez. 2, Sentenza n. 357 del 07/03/1966 Ud. (dep. 17/08/1966) Rv. 102353 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - MOTIVI DI GELOSIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102353-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - MOTIVI DI GELOSIA - IRRILEVANZA.*

Ad integrare il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non e necessario il pravo proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali senza plausibile motivo, ma e sufficiente la coscienza e volonta di sottoporre il soggetto passivo a tali sofferenze in modo continuo ed abituale. La gelosia, e in particolare la gelosia morbosa, non esclude l'elemento psicologico del predetto reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)