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Sez. 3, Sentenza n. 17745 del 03/09/2005 (Rv. 584744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Sussistenza - Condizioni - Accertamento - Criteri - Fattispecie relativa a revocazione di sentenza della Corte di cassazione.
Stato
decisa il 2005-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

Il principio contenuto nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel quale, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di parte di essa, per cui deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta dalla parte che dalla stessa impugnazione non possa conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione per revocazione di una propria sentenza, in quanto il motivo di ricorso asseritamente non considerato sarebbe stato rigettato con altra motivazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)