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DIRETTIVA 97/67/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

Testo in vigore al

Capo 6. Qualità dei servizi

Art. 16

Gli Stati membri assicurano che in relazione al servizio universale siano fissati e pubblicati obiettivi in materia di qualità al fine di garantire un servizio postale di buona qualità.

Le norme di qualità riguardano in particolare i tempi di instradamento, la regolarità e l'affidabilità dei servizi.

Le norme sono fissate:

dagli Stati membri per i servizi nazionali;

dal Parlamento europeo e dal Consiglio per i servizi transfrontalieri intracomunitari, quali figurano nell’allegato II. Tali norme saranno adattate in futuro al progresso tecnico o all’evoluzione del mercato secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

Il controllo delle prestazioni viene effettuato almeno una volta all’anno in modo indipendente da organismi esterni ai fornitori del servizio universale alle condizioni normalizzate che devono essere fissate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 2 ed i risultati sono pubblicati almeno una volta all’anno.

Art. 17

Gli Stati membri stabiliscono norme di qualità per il traffico postale nazionale e assicurano che tali norme siano compatibili con quelle fissate per i servizi transfrontalieri intracomunitari.

Gli Stati membri comunicano le loro norme di qualità per i servizi nazionali alla Commissione, che provvederà alla loro pubblicazione, come avviene per le norme relative ai servizi transfrontalieri intracomunitari di cui all'articolo 18.

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che il controllo indipendente delle prestazioni sia effettuato conformemente alle disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 16, che i risultati siano giustificati e che, ove necessario, siano prese misure correttive.

Art. 18

1. Conformemente all’articolo 16, nell’allegato II sono fissate le norme di qualità dei servizi transfrontalieri intracomunitari.

2. Qualora specifiche situazioni infrastrutturali e geografiche lo rendano necessario, le autorità di regolamentazione nazionali possono stabilire deroghe alle norme di qualità di cui all’allegato II. Le deroghe così stabilite sono immediatamente notificate alla Commissione. Quest’ultima presenta, per informazione, al comitato di cui all’articolo 21 una relazione annuale sulle notifiche ricevute nei precedenti dodici mesi.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogni modifica alle norme di qualità per i servizi transfrontalieri intracomunitari e provvede a garantire un controllo indipendente e regolare, nonché la pubblicazione dei risultati che dimostrano il rispetto di queste norme e i progressi compiuti. Le autorità di regolamentazione nazionali assicurano che siano adottate, se necessario, misure correttive.

Art. 19

1.

Gli Stati membri assicurano che tutti i fornitori di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese le procedure per determinare di chi sia la responsabilità, qualora sia coinvolto più di un operatore), fatte salve le pertinenti disposizioni nazionali e internazionali sui regimi di compensazione.

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le procedure di cui al primo comma consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.

Gli Stati membri incoraggiano anche lo sviluppo di sistemi extragiudiziali indipendenti per la soluzione delle controversie fra fornitori di servizi postali e utenti.

2.

Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo individualmente o, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che salvaguardano gli interessi degli utenti e/o dei consumatori, possano presentare all’autorità nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti alle imprese che forniscono servizi nell’ambito del servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 16, gli Stati membri assicurano che i fornitori del servizio universale e, se del caso, le imprese che forniscono servizi nell’ambito del servizio universale, pubblichino, assieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.

Capo 7. Armonizzazione delle norme tecniche

Art. 20

L'armonizzazione delle norme tecniche viene effettuata tenendo conto, in particolare, dell'interesse degli utenti.

La fissazione delle norme tecniche applicabili al settore postale è affidata al Comitato europeo di normalizzazione sulla base di mandati, conformemente ai principi definiti nella direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche2.

Questi lavori sono svolti tenendo conto delle misure di armonizzazione adottate a livello internazionale e, in particolare, delle misure decise dall'Unione postale universale.

Le norme applicabili sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee una volta all'anno.

Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori del servizio universale facciano riferimento alle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale qualora sia necessario agli interessi degli utilizzatori e, in particolare, quando essi forniscono le informazioni di cui all'articolo 6.

Il comitato di cui all'articolo 21 viene informato dello stato delle discussioni in sede di Comitato europeo di normalizzazione, nonché dei progressi realizzati in questo settore da tale organismo.

Capo 8. Il comitato

Capo 9. Autorità nazionale di regolamentazione

Art. 22

1.

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità nazionali di regolamentazione designate per svolgere i compiti che derivano dalla presente direttiva. Essi rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e le autorità nazionali incaricate di attuare il diritto della concorrenza e la normativa sulla tutela dei consumatori, nelle materie di interesse comune.

2.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare istituendo procedure di monitoraggio e regolamentazione per garantire la fornitura del servizio universale. Esse possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza nel settore postale.

Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l’applicazione della presente direttiva in seno agli organi appropriati esistenti.

3. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che consentano a qualunque utente e a qualunque fornitore di servizi postali interessati da una decisione di una autorità nazionale di regolamentazione di ricorrere avverso detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. In attesa dell’esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell’autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l’organo di ricorso non decida altrimenti.

Capo 9 bis. Fornitura di informazioni

Art. 22 bis

1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi postali forniscano, in particolare alle autorità nazionali di regolamentazione, tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie in particolare ai fini seguenti:

  1. a) affinché le autorità nazionali di regolamentazione assicurino la conformità alle disposizioni della presente direttiva o alle decisioni adottate ai sensi della presente direttiva;

  2. b) a fini statistici chiaramente definiti.

2. Su richiesta, e se del caso in via riservata, i fornitori di servizi postali forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall’autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste da detta autorità sono proporzionate rispetto all’assolvimento dei suoi compiti. L’autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione forniscano alla Commissione, a richiesta, informazioni appropriate e pertinenti necessarie all’esecuzione delle sue mansioni ai sensi della presente direttiva.

4. Qualora le informazioni fossero considerate riservate da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione, in conformità alle regole comunitarie e nazionali in materia di riservatezza degli affari, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate mantengono la suddetta riservatezza.

Capo 10. Disposizioni finali

Art. 23

Ogni quattro anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2013, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva, che include adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

Art. 23 bis

La Commissione presta assistenza agli Stati membri nell’attuazione della presente direttiva, anche per quanto riguarda il calcolo del costo netto del servizio universale.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1997. Per il Parlamento europeo Il Presidente J. M. GIL-ROBLES Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER GU C 300 del 10. 10. 1996, pag. 22. (6) Parere del Parlamento europeo del 9 maggio 1996 (GU C 152 del 27. 5. 1996, pag. 20), posizione comune del Consiglio del 29 aprile 1997 (GU C 188 del 19. 6. 1997, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 16 settembre 1997 (GU C 304 del 6. 10. 1997, pag. 34), decisione del Parlamento europeo del 19 novembre 1997 e decisione del Consiglio del 1° dicembre 1997.