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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3040 del 01/02/2022 (Rv. 664067 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento del giudice dell'esecuzione - Affermazione o negazione della propria competenza - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2022-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664067-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Avverso il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione dello svolgimento del processo esecutivo, sia esso affermativo o negativo della propria competenza, è proponibile solo l'opposizione agli atti esecutivi e non il regolamento di competenza il quale, se proposto, va dichiarato inammissibile.

Cod. Proc. Civ. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 26 bis, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)