Sez. 2, Sentenza n. 1341 del 09/07/1984 Ud. (dep. 09/02/1985) Rv. 167806 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - AGGRAVANTE DELLA FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - AMBITO DI APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - AGGRAVANTE DELLA FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE - AMBITO DI APPLICABILITÀ - FATTISPECIE.*
Con l'aggravante di cui all'art. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15 si è inteso inasprire il trattamento sanzionatorio per tutti quei reati comunque riconducibili a fini di terrorismo o di eversione, senza distinzione tra fatti che si pongono in correlazione diretta ed immediata con tali fini, e fatti la cui perpetrazione sia strumentale. (nella specie, si è affermata l'applicabilità dell'aggravante alle rapine per autofinanziamento consumate da un gruppo terroristico). (V mass n 159115).*
Riferimenti normativi: Legge 06/02/1980 num. 15 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)