Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato
Testo in vigore al
Testo unico
Titolo I. Della composizione del Consiglio di Stato.
Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 5 Art. 4 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638, art. 205 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395
1. I presidenti e i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, ne' sospesi, ne' collocati a riposo d'ufficio, ne' allontanati in qualsivoglia altro modo, se non nei casi e con lo adempimento delle condizioni seguenti:
1° Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non con loro consenso;
2° Non possono essere collocati a riposo di ufficio, se non quando, per infermita' o per debolezza di mente, non siano piu' in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;
3° Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;
4° Non possono essere rimossi dall'ufficio, se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignita' del collegio al quale appartengono.
2. I provvedimenti preveduti nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata del Ministro per l'interno, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. Il limite di eta' per il collocamento a riposo del presidente, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato e' fissato al compimento degli anni settanta.
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
Art. 11 Art. 7 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. I primi referendari, i referendari e i segretari sono assegnati a ciascuna sezione con ordinanza del presidente del Consiglio di Stato.
2. A ciascuna delle sezioni giurisdizionali potranno essere destinati, quando occorre, anche piu' di uno fra primi referendari e referendari.
3. Tanto nelle sezioni consultive, quanto nelle giurisdizionali, i primi riferendari e i referendari istruiscono gli affari che sono loro commessi, e ne rifericono alla sezione, e, quando ne sia il caso, al Consiglio in adunanza generale. Ed hanno voto deliberativo, se siano relatori o vengano chiamati a supplire consiglieri assenti o impediti.
Art. 12 Art. 8 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638; art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840
1. Al principio di ogni anno sono designati, con decreto Reale, il presidente ed i consiglieri di ogni sezione, in modo pero' che in ciascuna sezione giurisdizionale almeno due e non piu' di quattro consiglieri siano mutati dalla composizione dell'anno precedente.
2. Ove manchi in qualche sezione il numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente del Consiglio supplisce con consiglieri appartenenti ad altre sezioni.
Art. 13 Art. 9 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638
1. La direzione del personale e del servizio interno, nonche' la corrispondenza col Ministero, spettano al presidente.