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Sez. 1, Sentenza n. 3290 del 17/11/1971 (Rv. 354761 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NULLITA - SANATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - VIZI ATTINENTI AL LUOGO ED ALLE PERSONE - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE CON CONTRORICORSO - SANATORIA EX TUNC - MANCATA COSTITUZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLA NULLITA.*
Stato
decisa il 1971-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354761-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE - NULLITA - SANATORIA - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE - NULLITA - VIZI ATTINENTI AL LUOGO ED ALLE PERSONE - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE CON CONTRORICORSO - SANATORIA EX TUNC - MANCATA COSTITUZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DELLA NULLITA.*

Se e vero che i vizi di notificazione del ricorso per Cassazione, attinenti al luogo e alle persone presso cui la notificazione deve essere eseguita, sono sanati ex tunc per effetto della Costituzione della parte che abbia depositato il proprio controricorso, e anche vero che la nullita derivante da tali vizi viene a permanere e a spiegare pienamente i suoi effetti, con la conseguente inammissibilita del ricorso, ove la parte interessata a resistere non si sia costituita. Tale nullita puo essere rilevata anche di ufficio. (V 2657'69, mass n 342309; 541'69, mass n 338690).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)