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Sez. U - , Sentenza n. 17190 del 28/06/2018 (Rv. 649496 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ | Programma straordinario di urbanizzazione ai sensi della l.n. 219 del 1981 - Concessione traslativa - Responsabilità esclusiva del concessionario - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649496-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ

In tema di opere per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le zone terremotate, l'esclusiva responsabilità del concessionario per gli interventi di ricostruzione - la cui fonte si rinviene nella larga formulazione contenuta nell'art. 81 l. n. 219 del 1981 che disciplina una speciale fattispecie di concessione cosiddetta traslativa - è prevista solo per gli atti ablatori che siano stati posti in essere dal citato concessionario. (Nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza della Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli che aveva condannato al pagamento dell'indennità di esproprio il concessionario per gli interventi di costruzione programmati, nonostante che nel 2009 fosse stata chiusa la convenzione e l'ablazione del diritto di proprietà, con l'espropriazione, fosse stata effettuata dal Comune di Napoli con decreto del 2010).

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)