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Sez. U, Sentenza n. 2216 del 14/04/1981 (Rv. 412951 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - CURATORE NOMINATO AL MINORE A SEGUITO DELL'OPPOSIZIONE - PARTE NECESSARIA - LEGITTIMAZIONE DEL MEDESIMO A PROPORRE APPELLO E RICORSO PER CASSAZIONE - SUSSISTENZA - NOTIFICAZIONE A DETTO CURATORE DELLE IMPUGNAZIONI PROPOSTE DA ALTRI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412951-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO - CURATORE NOMINATO AL MINORE A SEGUITO DELL'OPPOSIZIONE - PARTE NECESSARIA - LEGITTIMAZIONE DEL MEDESIMO A PROPORRE APPELLO E RICORSO PER CASSAZIONE - SUSSISTENZA - NOTIFICAZIONE A DETTO CURATORE DELLE IMPUGNAZIONI PROPOSTE DA ALTRI - NECESSITA.*

In tema di adozione speciale, il curatore nominato al minore a seguito dell'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilita, a norma dell'art 314/13 cod civ, ha qualita di parte necessaria nel relativo procedimento, tanto in primo grado, quanto in Sede di appello o ricorso per Cassazione. Ne consegue che il curatore medesimo e legittimato a proporre tali impugnazioni, e correlativamente, in caso d'impugnazione da altri proposta, deve riceverne notificazione ad integrazione del contraddittorio. (V 1832/78, mass n 391219; (V 3021/77, mass n 386587).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Civ. art. 314 quaterdecies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)