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Sez. 6, Sentenza n. 382 del 23/03/1971 Ud. (dep. 04/05/1971) Rv. 117895 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PENE ACCESSORIE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IN CASO DI CONDANNA PER FRODE TOSSICA - PRESUPPOSTI - CONTESTAZIONE DELL'IPOTESI DI FRODE TOSSICA - MANCANZA - INAPPLICABILITA DELLA PENA ACCESSORIA.*
Stato
decisa il 1971-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117895-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PENE ACCESSORIE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IN CASO DI CONDANNA PER FRODE TOSSICA - PRESUPPOSTI - CONTESTAZIONE DELL'IPOTESI DI FRODE TOSSICA - MANCANZA - INAPPLICABILITA DELLA PENA ACCESSORIA.*

Per l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, prevista dall'art 6, ultimo comma, della legge 30 aprile 1962, n 283, e richiesta una particolare ed allarmante condotta di frode, caratterizzata da almeno uno di questi due elementì la tossicita del risultato e l'evenienza di un danno alla salute del consumatore. Questa condotta deve essere specificamente contestata nel capo di imputazione, e in Mancanza di contestazione non puo il giudice applicare la suddetta pena accessoria.*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)