Sez. 6, Sentenza n. 382 del 23/03/1971 Ud. (dep. 04/05/1971) Rv. 117895 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PENE ACCESSORIE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IN CASO DI CONDANNA PER FRODE TOSSICA - PRESUPPOSTI - CONTESTAZIONE DELL'IPOTESI DI FRODE TOSSICA - MANCANZA - INAPPLICABILITA DELLA PENA ACCESSORIA.*
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PENE ACCESSORIE - PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA IN CASO DI CONDANNA PER FRODE TOSSICA - PRESUPPOSTI - CONTESTAZIONE DELL'IPOTESI DI FRODE TOSSICA - MANCANZA - INAPPLICABILITA DELLA PENA ACCESSORIA.*
Per l'applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna, prevista dall'art 6, ultimo comma, della legge 30 aprile 1962, n 283, e richiesta una particolare ed allarmante condotta di frode, caratterizzata da almeno uno di questi due elementì la tossicita del risultato e l'evenienza di un danno alla salute del consumatore. Questa condotta deve essere specificamente contestata nel capo di imputazione, e in Mancanza di contestazione non puo il giudice applicare la suddetta pena accessoria.*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)