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Sez. 2, Sentenza n. 13938 del 18/02/2014 Ud. (dep. 25/03/2014) Rv. 259709 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ | In sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259709-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER MATERIA - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ

L'eccezione d'incompetenza per materia può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, purché, al di là di ogni accertamento in fatto, sia fondata su elementi certi ed inequivocabili. (Fattispecie, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione, nella quale la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza per materia del Tribunale in favore della Corte di Assise, rilevando che le modifiche apportate all'art. 5, comma primo lett. a, cod. proc. pen., dall'art. 1, comma primo lett. a), D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, conv. con mod. nella legge 6 aprile 2010 n. 52, che hanno esteso la competenza della Corte di Assise ai delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e quindi anche al delitto di cui all'art. 630 cod. pen., non si applicano ai procedimenti nei quali, come nel caso in esame, alla data del 30 giugno 2010 era stata già esercitata l'azione penale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Decreto Legge 12/02/2010 num. 10 art. 1 com. 1 lett. A, Legge 06/04/2010 num. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 5 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)