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Sez. L, Sentenza n. 1803 del 28/03/1981 (Rv. 412484 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DEL LAVORATORE - PRESCRIZIONE DURANTE IL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI - STABILITA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - RAPPORTO DI LAVORO DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - STABILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412484-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - PRESTAZIONI PERIODICHE CON SCADENZA ANNUALE O PIU BREVE - CREDITI DEL LAVORATORE - PRESCRIZIONE DURANTE IL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI - STABILITA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA - PRESUPPOSTI - RAPPORTO DI LAVORO DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - STABILITA.*

Il rapporto di lavoro deve considerarsi stabile (con la conseguenza che, durante il corso di esso, i crediti del lavoratore restano sottratti alla sospensione della prescrizione ex art 2948 n 4 cod civ) se e regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini l'efficacia e la legittimita della risoluzione alla sussistenza di cause obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. Pertanto, deve considerarsi stabile il rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, ai quali la tutela contro ritorsioni o arbitri del datore di lavoro e assicurata dall'espressa previsione di stabilita contenuta nelle norme del RD 8 gennaio 1931 n 148, mentre la tutela giurisdizionale e assicurata dagli artt 10 e 58 del regolamento annesso sub a al RD citato. (Conf 3128/79, mass n 399482; (Conf 960/78, mass n 390293).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 10 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)