Sez. 3, Sentenza n. 2667 del 27/10/1966 (Rv. 325117 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - AMMISSIBILITA - MODALITA DI ESECUZIONE SU INIZIATIVA DEL CREDITORE - OBBLIGO DI PATI A CARICO DELL'ESECUTATO - RIPRISTINO DELLA SEDE DI UNA SERVITU PREDIALE.*
ESECUZIONE FORZATA - ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - AMMISSIBILITA - MODALITA DI ESECUZIONE SU INIZIATIVA DEL CREDITORE - OBBLIGO DI PATI A CARICO DELL'ESECUTATO - RIPRISTINO DELLA SEDE DI UNA SERVITU PREDIALE.*
La procedura esecutiva prevista dall'art.612 cod. proc. civ.e applicabile anche nell'ipotesi in cui trattasi di stabilire le modalita di esecuzione di opere ad iniziativa dell'esecutante rispetto alle quali il debitore esecutato e tenuto ad un semplice pati. (nella specie in esecuzione di una sentenza che, accertato il diritto di mantenere a titolo di servitu una canna fumaria attraverso l'appartamento sovrastante quello dell'attore, aveva accolto la domanda di ripristino della canna stessa, l'attore aveva proposto ricorso al pretore a norma dell'art.612 cod. proc. civ., chiedendo la fissazione della modalita di esecuzione della sentenza). (Cfr.2989-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1079
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)