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Sez. 5, Sentenza n. 19120 del 28/09/2016 (Rv. 641102 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Riscossione - Iscrizione a ruolo del tributo liquidato direttamente dal Comune sulla base dei ruoli dell'anno precedente - Legittimità - Condizioni - Mutamento del possessore - Esclusione - Previa emissione di avviso di accertamento - Necessità.
Stato
decisa il 2016-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641102-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i Comuni hanno la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente purché in forza di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti a modificazione o variazione, sicché, qualora sia mutato il possessore dell'immobile, è necessaria l'emissione di un nuovo avviso di accertamento non essendo a questi imputabile la dichiarazione fatta dal precedente possessore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 71, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)