Sez. 3, Sentenza n. 5623 del 08/07/2016 Cc. (dep. 07/02/2017) Rv. 269242 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Manifestazioni sportive - Art. 6, comma quinto, legge n.401 del 1989 - Violazione del divieto commessa all'estero - Accertamento dei fatti da parte delle autorità straniere - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
L'aggravamento della misura del divieto di accedere a manifestazioni sportive con relativo obbligo di presentazione all'autorità di polizia (DASPO), consistente nella proroga del termine di durata, disposta ai sensi dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, in caso di violazione del divieto avvenuta all'estero, non presuppone l'accertamento dei fatti ad opera dell'autorità straniera, come invece previsto dall'art. 6, comma primo, ultima parte, della stessa legge, (come modificato dal D.L. 22 agosto 2014, n. 199, convertito con modifiche in legge 17 ottobre 2014, n. 146), qualora i fatti rilevanti per l'emissione del decreto siano stati commessi all'estero. (Nella specie, la violazione del divieto era stata accertata da personale della Polizia di Stato al seguito dei sostenitori di una squadra impegnata all'estero).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 5 CORTE COST., Legge 17/10/2014 num. 146, Decreto Legge 22/08/2014 num. 199
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)