Sez. 5, Sentenza n. 7319 del 11/05/2012 (Rv. 622690 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE | Decisioni - Efficacia vincolante per il giudice nazionale - Fondamento - Fattispecie in materia di contabilizzazione "a posteriori" dei dazi all'importazione.
COMUNITÀ EUROPEA - COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - ISTITUZIONI - COMMISSIONE
Le decisioni adottate dalla Commissione europea e non più impugnabili né dallo Stato membro designato come destinatario, né dalla parte direttamente ed individualmente interessata, per il decorso del termine di due mesi dal giorno in cui questa ha avuto conoscenza del provvedimento, hanno efficacia vincolante per il giudice nazionale, atteso il principio desumibile dagli artt. 288, quarto comma, e 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 249 e 230, e, prima ancora, 173 del Trattato CE). Ne consegue che, come confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 20 novembre 2008, in causa C-375/07, non è possibile rimettere in discussione davanti al giudice nazionale l'obbligo di procedere alla contabilizzazione "a posteriori" dei dazi doganali all'importazione stabilito da una decisione divenuta inoppugnabile.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 173, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 230, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 249, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 263, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 288, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 239
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)