Sez. 1, Sentenza n. 5151 del 07/02/1972 Ud. (dep. 25/07/1972) Rv. 121655 - 01
ARMI - ARMI DA GUERRA - BAIONETTE - SONO ARMI DA GUERRA - DETENZIONE ILLECITA - SANZIONE APPLICABILE.*
ARMI - ARMI DA GUERRA - BAIONETTE - SONO ARMI DA GUERRA - DETENZIONE ILLECITA - SANZIONE APPLICABILE.*
L'art 33 del regolamento per l'esecuzione del TULPS stabilisce che, ai sensi dello art 28 del suddetto tu sono armi da guerra le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, per qualsiasi uso militare. Ne consegue che le baionette, anche se detenute senza il fucile cui sono destinate ad essere applicate, sono, ai sensi delle Disposizioni suddette, armi da guerra, e la loro illecita detenzione integra gli estremi del delitto previsto dall'art 2 legge 2 ottobre 1967, n 895, che si riferisce all'illecita detenzione di qualsiasi arma da guerra, senza fare alcuna distinzione fra armi da sparo ed armi da punta o da taglio.*
Riferimenti normativi: Legge 06/05/1940 num. 635 art. 33, Legge 18/06/1931 num. 773 art. 28, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)