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Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali

Testo in vigore al

Art. 47 Inviti a presentare offerte o a negoziare

1. Nel caso delle procedure ristrette e delle procedure negoziate gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare. L'invito ai candidati contiene:

— una copia del capitolato d'oneri e dei documenti complementari, oppure

— l'indicazione che il capitolato d'oneri e i documenti complementari di cui al primo trattino sono accessibili, quando sono messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 45, paragrafo 6.

2. Qualora il capitolato d'oneri e/o documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

3. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri o sui documenti complementari sono comunicate dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte.

4. L'invito contiene, inoltre, almeno quanto segue:

  1. a) se necessario, l'indicazione del termine per chiedere la documentazione complementare nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma eventualmente da versare per ottenere tali documenti;

  2. b) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

  3. c) un riferimento all'avviso di gara pubblicato;

  4. d) l'indicazione dei documenti eventualmenteda allegare;

  5. e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto se non compaiono nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;

  6. f) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto oppure, all'occorrenza l'ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nell'avviso di gara, nell'avviso relativo all'esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d'oneri.

5.

Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo, gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

L'invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:

  1. a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;

  2. b) tipo di procedura: ristretta o negoziata;

  3. c) eventualmente, data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;

  4. d) indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande per essere invitati a formulare un'offerta nonché la lingua o le lingue autorizzate per la loro presentazione;

  5. e) indirizzo dell'ente che aggiudica l'appalto e fornisce le informazioni necessarie per ottenere il capitolato d'oneri e gli altri documenti;

  6. f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;

  7. g) importo e modalità di versamento delle somme dovute per ottenere la documentazione relativa alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;

  8. h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme;

  9. i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso indicativo o nel capitolato d'oneri o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa.

Sezione 3. Comunicazioni e informazioni

Art. 48 Norme applicabili alle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'ente aggiudicatore, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire agli enti aggiudicatori di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.

5. Le seguenti norme sono applicabili ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione:

  1. a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazion sono conformi alle esigenze dell'allegato XXIV;

  2. b) gli Stati membri possono, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata conformemente al paragrafo 1 di detto articolo;

  3. c) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo miranti a ottenere livelli più perfezionati di prestazione di servizi di certificazione per questi dispositivi;

  4. d) gli offerenti o i candidati si impegnano a presentare, entro la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte o delledomande di partecipazione, i documenti, certificati e dichiarazioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 53 e 54 qualora non esistano in formato elettronico.

6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

  1. a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto o per telefono;

  2. b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;

  3. c) gli enti aggiudicatori possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica, ove ciò sia necessario a scopo di prova legale. L'ente aggiudicatore deve precisare, nell'avviso con cui si indice la gara di cui all'articolo 47, paragrafo 5, ogni richiesta in tal senso, unitamente al termine per l'invio della conferma per lettera o per via elettronica.

Art. 49 Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti

1. Gli enti aggiudicatori informano gli operatori economici partecipanti, quanto prima possibile, delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro o all'aggiudicazione dell'appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è comunicata per iscritto dietro richiesta rivolta agli enti aggiudicatori.

2.

Su richiesta della parte interessata, gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima possibile:

— ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,

— ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 34, paragrafi 4 e 5, i motivi della loro decisione di non equivalenza o della loro decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o requisiti funzionali,

— ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro.

Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

Tuttavia, gli enti aggiudicatori possono decidere di non comunicare alcune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto, o alla conclusione dell'accordo quadro o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione indicate al primo comma qualora la diffusione di tali informazioni possa ostacolare l'applicazione della legge, essere contraria all'interesse pubblico o ledere legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato l'appalto, oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra operatori economici.

3.

Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dal deposito della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

4. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

5. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2. L'intenzione di porre fine alla qualificazione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'azione proposta.

Art. 50 Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

1.

Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative ad ogni appalto atte a permettere loro di giustificare in seguito le decisioni riguardanti quanto segue:

  1. a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti;

  2. b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell'articolo 40, paragrafo 3;

  3. c) la non applicazione dei capi da III a VI del presente titolo in virtù delle deroghe previste dal capo II del titolo I e dal capo II del presente titolo.

Gli enti aggiudicatori prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

2. Le informazioni sono conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione le necessarie informazioni, qualora questa le richieda.

Capo VII. Svolgimento della procedura

Art. 51 Disposizioni generali

1. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti aggiudicatori:

  1. a) se hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o candidati ai sensi dell'articolo 54, paragrafi 1, 2 o 4, escludono gli operatori economici in base a detti criteri;

  2. b) selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base all'articolo 54;

  3. c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) e applicando le disposizioni dell'articolo 54.

2. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:

  1. a) qualificano gli operatori economici conformemente alle disposizioni dell'articolo 53;

  2. b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate.

3. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di cui agli articoli 55 e 57.

Sezione 1. Qualificazione e selezione qualitativa

Art. 52 Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni

1. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell'aggiornare i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non possono:

  1. a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

  2. b) esigere prove o pezze d'appoggio già presenti nella documentazione valida già disponibile.

2.

Quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la rispondenza dell'operatore economico a determinate norme di garanzia della qualità, gli enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla certificazione.

Essi riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di misure equivalenti di garanzia della qualità presentate dagli operatori economici.

3.

Per gli appalti di lavori e di servizi e solo in determinati casi, per accertare la capacità tecnica dell'operatore economico, gli enti aggiudicatori possono chiedere che l'operatore economico indichi i provvedimenti di gestione ambientale che egli sarà in grado di applicare in occasione della realizzazione dell'appalto. In tali casi, se gli enti aggiudicatori chiedono l'esibizione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l'operatore economico si conforma a talune norme di gestione ambientale, esse si riferiranno all'EMAS o alle norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi conformi alla normativa comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.

Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi di altri Stati membri. Essi accettano anche altre prove di provvedimenti equivalenti di gestione ambientale fornite dagli operatori economici.

Art. 53 Sistemi di qualificazione

1.

Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici.

Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2.

Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

Esso è gestito in base a criteri e norme di qualificazione oggettivi, definiti dall'ente aggiudicatore.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applica il disposto dell'articolo 34. Tali criteri e norme possono all'occorrenza essere aggiornati.

3.

I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 possono includere i criteri di esclusione di cui all'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto a), tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.

4.

Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano requisiti sulla capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, questi può far valere, se necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti.a tal fine.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

5.

Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano requisiti sulle capacità tecniche e/o professionali dell'operatore economico, questi può far valere, se necessario, le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a mettergli a disposizione i mezzi necessari.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

6.

I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli operatori economici interessati.

Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od organismi.

7. Viene conservato un elenco degli operatori economici; esso può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.

8. Nel quadro dell'istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano in particolare le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 3, concernenti l'avviso sull'esistenza di una sistema di qualificazione, dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5 riguardanti la comunicazione agli operatori economici che hanno fatto domanda di qualificazione, dell'articolo 51, paragrafo 2, concernenti la selezione dei partecipanti quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nonché dell'articolo 52 sul mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni.

9. Se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

Art. 54 Criteri di selezione qualitativa

1. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, devono farlo secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

2. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

3. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità oggettiva, per l'ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell'esigenza di garantire un'adeguata concorrenza.

4.

I criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 possono comprendere quelli di esclusione elencati all'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE.

Se l'ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), i criteri e le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo comprendono i criteri di esclusione elencati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.

5.

Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un determinato appalto, fare valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti a tal fine.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

6.

Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alle capacità tecniche e/o professionali dell'operatore economico, questi può, se necessario e per un appalto determinato, fare valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso, egli deve provare all'ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto, esibendo, ad esempio, l'impegno di tali soggetti di mettergli a disposizione i mezzi necessari.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all'articolo 11 può fare valere le capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

Sezione 2. Aggiudicazione degli appalti

Art. 55 Criteri di aggiudicazione degli appalti

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, i criteri su cui gli enti aggiudicatori si basano per aggiudicare gli appalti sono i seguenti:

  1. a) quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'ente aggiudicatore, diversi criteri collegati con l'oggetto dell'appalto in questione, quali i termini di consegna o di esecuzione, il costo di utilizzazione, l'economicità, la qualità, il carattere estetico e funzionale e le caratteristiche ambientali, il pregio tecnico, il servizio post vendita e l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento e i prezzi; oppure

  2. b) esclusivamente il prezzo più basso.

2.

Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'ente aggiudicatore precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra un minimo e un massimo deve essere appropriato.

Se, a giudizio dell'ente aggiudicatore, la ponderazione non è possibile, per motivi che possono essere dimostrati, l'ente aggiudicatore indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

Tale ponderazione relativa o tale ordine di importanza sono precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 47, paragrafo 5, nell'invito a presentare offerte o a negoziare o nel capitolato d'oneri.

Art. 56 Ricorso alle aste elettroniche

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere ad aste elettroniche.

2.

Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da una gara gli enti aggiudicatori possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche del contratto possono essere fissate in maniera precisa.

Alle stesse condizioni si può ricorrere all'asta elettronica anche in occasione dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 15.

L'asta elettronica riguarda:

  1. a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;

  2. b) oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3.

Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.

Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

  1. a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili ed espressi in cifre o in percentuali;

  2. b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;

  3. c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

  4. d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

  5. e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

  6. f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4.

Prima di procedere all'asta elettronica gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o dei nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

5.

Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante dell'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante è fornita una formula separata.

6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Gli enti aggiudicatori possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta. Tuttavia in nessun caso essi possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7.

Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

  1. a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;

  2. b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso gli enti aggiudicatori precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

  3. c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.

Quando gli enti aggiudicatori hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

8. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l'appalto sensi dell'articolo 55, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

9. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione dell'avviso di bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri.

Art. 57 Offerte anormalmente basse

1.

Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente aggiudicatore, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

  1. a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione;

  2. b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

  3. c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;

  4. d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;

  5. e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

2. L'ente aggiudicatore verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3. L'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per tale motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'ente aggiudicatore respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

Sezione 3. Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Art. 58 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

1. Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali paesi terzi. Esso fa salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario30, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.

3.

Salvo il disposto del secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 55, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%.

Tuttavia, un'offerta non è preferita ad un'altra in virtù del primo comma, se l'ente aggiudicatore, accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva.

5.

La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo semestre del primo anno successivo all'entrata in vigore della presente direttiva, sui progressi compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all'accesso delle imprese della Comunità agli appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti negoziati abbiano consentito di conseguire e sull'applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare, alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo.

Art. 59 Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d'ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi e da esse riferita.

2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il 31 dicembre 2005, e successivamente a intervalli periodici, sull'apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all'OMC.

3. La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che riguardo all'aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti comportamenti:

  1. a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo comparabile a quello accordato dalla Comunità alle imprese di tale paese terzo;

  2. b) non concede alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali o possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure

  3. c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese della Comunità.

4. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà, di fatto o di diritto, incontrata dalle proprie imprese mentre tentavano di ottenere l'aggiudicazione di appalti di servizi in paesi terzi, da esse riferita e dovuta all'inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato XXIII.

5.

Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al Consiglio di decidere di sospendere o limitare, per un periodo da determinare nella relativa decisione, l'aggiudicazione di appalti di servizi a:

  1. a) imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;

  2. b) imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nella Comunità ma che non hanno un legame diretto ed effettivo con l'economia di uno Stato membro;

  3. c) imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in questione.

Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato membro.

6. Il presente articolo fa salvi gli obblighi della Comunità nei confronti dei paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell'OMC.

Titolo III. Norme applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi

Art. 60 Disposizione generale

1. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono conformi al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 61 e da 63 a 66 e sono rese disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.

2. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

  1. a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso,

  2. b) dal fatto che i partecipanti, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.

Art. 61 Soglie

1. Il presente titolo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, IVA esclusa, sia pari o superiore a 400000 EUR. Ai fini del presente paragrafo, la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.

2.

Il presente titolo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 400000 EUR.

Ai fini del presente paragrafo la "soglia" è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.

Art. 62 Concorsi di progettazione esclusi

Il presente titolo non si applica:

  1. 1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 20, 21 e 22, per gli appalti di servizi;

  2. 2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1 sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto paragrafo sia considerato applicabile, conformemente al paragrafo 4, secondo o terzo comma, o al paragrafo 5, quarto comma, di tale articolo.

Art. 63 Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

1.

Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso. Gli enti aggiudicatori che abbiano organizzato un concorso ne comunicano i risultati con un avviso. Tale avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XVIII e l'avviso sui risultati di un concorso di progettazione contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso alla Commissione entro due mesi dalla chiusura del medesimo e nei modi che essa definisce secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici e ai prezzi proposti nelle offerte.

2. L'articolo 44, paragrafi da 2 a 8 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.

Art. 64 Mezzi di comunicazione

1. L'articolo 48, paragrafi 1, 2 e 4 si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.

2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:

  1. a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono sono conformi ai requisiti dell'allegato XXIV;

  2. b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi.

Art. 65 Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

3. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

Art. 66 Decisioni della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nell'avviso di concorso.

3. Essa iscrive la classifica dei progetti in un verbale firmato dai suoi membri e redatto in base ai meriti di ciascun progetto, contenente inoltre le osservazioni ed eventuali punti che richiedano di essere chiariti.

4. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

Titolo IV. Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali

Art. 67 Obblighi statistici

1. Gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione ogni anno, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sul valore totale, ripartito per Stato membro e per ogni categoria di attività cui si riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti aggiudicati che non raggiungono le soglie di cui all'articolo 16 ma che, a prescindere dalle soglie, sarebbero disciplinati dalla presente direttiva.

2.

Per le categorie di attività di cui agli allegati II, III, V, X e IX, gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sugli appalti aggiudicati entro il 31 ottobre 2004, per l'anno precedente e prima del 31 ottobre di ogni anno. Il prospetto statistico contiene le informazioni necessarie alla verifica della corretta applicazione dell'accordo.

Le informazioni di cui al primo comma non riguardano gli appalti aventi per oggetto i servizi della categoria 8 dell'allegato XVII A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5 dell'allegato XVII A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l'equivalente dei numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati all'allegato XVI B.

3. Le modalità d'applicazione previste ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite in modo da garantire quanto segue:

  1. a) la possibilità di escludere, a fini di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore importanza, senza nuocere all'utilità delle statistiche;

  2. b) il rispetto del carattere riservato delle informazioni trasmesse.