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Sez. 5 - , Ordinanza n. 954 del 16/01/2019 (Rv. 652312 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE | Operazioni straordinarie - Imposta sostitutiva ex art. 176, comma 2-ter, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2019-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652312-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai fini della individuazione dell'aliquota applicabile per la determinazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del d.P.R. n. 917 del 1986, le operazioni straordinarie, realizzate mediante fusioni, scissioni e conferimenti di azienda, sia prima che dopo il 31 dicembre 2007, vanno sempre considerate complessivamente, seppure il contribuente intenda procedere al loro riallineamento in più periodi di imposta, onde evitare pratiche elusive mediante l'esercizio frazionato dell'opzione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 46, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 47, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 2, DM min. EFI 25/07/2008 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)