Sez. 3, Sentenza n. 17195 del 27/08/2015 (Rv. 636209 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Giudizio di appello - Rigetto del gravame nel merito - Modifica della decisione di primo grado in ordine alle spese, in assenza di specifico motivo di doglianza - Divieto.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
Il giudice di appello che rigetti il gravame non può, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla decisione sulle spese processuali, modificare tale statuizione, compensando tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)