Che stabilisce le competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e le indennita' spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte
Testo in vigore al
Art. 14
1. Agli altri periti, operai, coltivatori ed altre persone non laureate, ne' diplomate, il compenso e' dovuto in ragione di L. 5 per la prima vacazione, compresa la relazione, e di L. 3 per ciascuna delle vacazioni successive.4
Art. 15
1. Le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 devono pure essere applicate per cio' che si riferisce agli altri periti.
2. Gli interpreti, se professori di lingue estere, sono equiparati, quanto al compenso, ai professionisti laureati; negli altri casi sono equiparati ai professionisti diplomati.
Art. 16
1. Le traduzioni fatte per iscritto saranno pagate per ogni facciata di 25 linee, da sedici a venti sillabe per ogni linea, in ragione di L. 4.
2. Per la prima e l'ultima pagina sara' dovuto l'intero diritto, qualunque sia il numero delle linee dello scritto tradotto.4
Art. 17
1. Allorquando i periti indicati negli articoli 8 a 12 saranno obbligati a trasferirsi alla distanza di piu' di due chilometri e mezzo dalla loro residenza, oltre gli onorari ed i diritti di vacazione, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento dei due decimi e, negli altri casi, a lire una per chilometro sulle vie ordinarie, nonche' alla indennita' di lire 15 al giorno.
2. I periti indicati nell'art. 13, gli interpreti ed i traduttori, nel caso predetto, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe sullo ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potranno servirsi dei medesimi, o in prima classe sui piroscafi, sempre con l'aumento di due decimi, ed a centesimi 75 per chilometro sulle vie ordinarie, nonche' alla indennita' di lire 10 al giorno.
3. Quelli menzionati nell'art. 14 avranno diritto invece al rimborso delle spese di viaggio in terza classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, se potranno servirsi dei medesimi, e in seconda sui piroscafi, sempre con l'aumento di due decimi, ed a centesimi sessanta sulle vie ordinarie; nonche' alla indennita' di lire otto al giorno.4
Art. 18
1. Ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che per compiere atti del proprio ufficio relativi a procedimenti penali o disciplinari debbano trasferirsi fuori della sede dell'ufficio al quale sono addetti, sono dovute le seguenti indennita':
1° per le trasferte eseguite a distanza maggiore di
cinque chilometri dall'abitato, una diaria di lire
venti ai magistrati e di lire 15 ai funzionari
delle cancellerie e segreterie.
E' dovuto inoltro il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ai magistrati e in seconda ai funzionari di cancelleria e segreteria sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle linee di automobili e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al servizio pubblico, se potranno servirsi dei medesimi, con l'aumento dei due decimi; e, negli altri casi a L. 1 per chilometro sulle vie ordinarie.
2° per le trasferte eseguite a distanza minore di
quella indicata al numero precedente e maggiore di
tre chilometri dalla sede dell'ufficio, e' dovuta
una indennita' di L. 8 ai magistrati e di L. 6 ai
funzionari di cancelleria e segreteria; e se le
trasferte hanno luogo tra le ore 24 e le 5, tali
indennita' saranno rispettivamente di L. 12 e di L.
9, escluso in ambo i casi il rimborso della spesa di viaggio e qualsiasi altro compenso.
E' abrogato il capoverso 1° dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, in quanto consento la indennita' di trasferta per le distanze inferiori ai tre chilometri.
Art. 19
1. Le stesse norme si applicheranno ai magistrati che si recheranno a fare le visite dei registri dello stato civile e le verificazioni straordinarie ai registri medesimi. Le relative indennita' sono a carico dei Comuni.
2. Per ogni altro incarico o mansione che non importi esercizio di funzioni giudiziarie, sono dovute ai magistrati e ai funzionari di cancelleria e segreteria le indennita' di missione a norma di legge.
Art. 20
1. Allorquando, in conformita' del disposto del Codice di procedura penale riguardo al delitto di falso e nei casi previsti dall'art. 226 di detto Codice, i cancellieri, i notari, gli ufficiali giudiziari ed altri depositari pubblici o privati, o terze persone per esse, dovranno trasferirsi avanti l'autorita' giudiziaria per presentare atti impugnati come falsi o carte da servire di confronto, saranno loro accordati:
1° ai cancellieri, ai notari, ai depositari
pubblici, tra i quali ultimi sono compresi i
segretari, e agli altri impiegati delle pubbliche
Amministrazioni le indennita' stabilite, secondo i casi, dall'art. 18 a favore dei cancellieri;
2° agli ufficiali giudiziari, ai depositari
privati ed alle terze persone inviate invece di
questi ultimi e dei depositari pubblici, le stesse
indennita' dovute ai testimoni.
Art. 21
1. I giurati che non risiedono nel Comune di convocazione della Corte di assise avranno diritto al rimborso delle spese per il biglietto di seconda classe sui piroscafi e di seconda classe sulle ferrovie, sulle linee automobilistiche e sugli altri veicoli a trazione meccanica, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio se potranno servirsi dei medesimi, aumentati di due decimi, e a L. 0,75 per ogni chilometro percorso sulle vie ordinarie.
2. Per i giurati che da luoghi oltre marini dovranno recarsi in terra ferma o viceversa, l'aumento sara' di tre decimi.
3. Qualora per la distanza dal Comune di convocazione della Corte di assise il giurato non possa recarvisi nel giorno stesso fissato per l'udienza ed all'ora stabilita, ovvero non possa far ritorno nel Comune di residenza nell'ultimo giorno di udienza, avra' diritto alla indennita' di L. 10 per ogni giornata di viaggio.
4. L'indennita' giornaliera a favore dei giurati non residenti nel Comune di convocazione della Corte di assise e' di L. 16, qualunque sia la durata del dibattimento.
5. I giurati residenti nel Comune di convocazione della Corte di assise e che non siano funzionari od agenti in attivita' di servizio stipendiati dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altre Amministrazioni pubbliche, avranno diritto alla indennita' di L. 8 per ogni giorno nel quale prestino servizio all'udienza.2
Art. 22
1. Il pagamento delle indennita' ai testimoni e periti di cui e' cenno nei capi I, II e IX del titolo I della tariffa penale con le modificazioni portate dal presente decreto, sia che vengano prodotti dalla parte civile, dal pubblico ministero o dalla difesa, o siano stati chiamati di ufficio ai dibattimenti innanzi alle Corti od ai tribunali, sara' fatta su tassa dal presidente, che avra' diretto i dibattimenti medesimi.
2. In ogni altro caso, sara' fatto su tassa dei membri della sezione di accusa, dei giudici istruttori, e dei pretori sia che procedono d'ufficio alle informazioni o perizie, sia che loro ne sia stata affidata la istruzione.
3. Nei casi previsti dagli articoli 278 e 285 del Codice di procedura penale, il pagamento delle spese di giustizia sara' ordinato dal funzionario del pubblico ministero che avra' assunto gli atti.
Art. 23
1. Ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie giudiziarie, destinati a prestar servizio alle Corti di assise fuori della citta' capoluogo in cui siede la Corte di appello, saranno corrisposte le indennita' stabilite dalle disposizioni vigenti per le missioni, da liquidarsi a norma dell'art. 141 della tariffa penale.
2. L'indennita' giornaliera (diaria) dovuta ai magistrati e funzionari di cancelleria suddetti deve essere ridotta a due terzi dopo il primo mese, quando fra una quindicina e l'altra non si verifica la interruzione di quindici giorni.
Art. 24
1. Il diritto agli onorari e alle indennita' stabiliti negli articoli precedenti si proscrive quando siano trascorsi cento giorni dalla data degli atti o dal compimento delle operazioni per cui sono dovuti.
2. Si prescrivono altresi' i mandati relativi di pagamento quando non siano stati presentati per la riscossione entro cento giorni dalla data di essi.
3. Sono eccettuate da queste disposizioni le tasse per indennita' di trasferta dovuta ai funzionari dell'ordine giudiziario ed ai periti, per le quali il termine utile per la richiesta del mandato all'autorita' giudiziaria e per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore sara' di giorni duecento, rispettivamente dal compimento delle operazioni o dalla data del mandato.
Art. 25
1. I prefetti, quando non sia gia' redatto, faranno stendere dagli ingegneri provinciali uno stato delle distanze che separano ciascun Comune dal capoluogo del mandamento e da quelli ove hanno sede il tribunale e la Corte di appello, calcolando la misura delle distanze stesse dalla periferia dell'abitato di ciascun Comune.
2. Per il calcolo delle indennita' di trasferta, non si tiene conto della distanza tra la sede dell'ufficio giudiziario e la periferia dell'abitato, se non nei casi espressamente stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Qualora non risultino dallo stato poliometrico, le distanze dovranno essere comprovate con certificati dell'autorita' competente.
Art. 26
1. La liquidazione degli onorari dei periti, delle spese per somministrazioni e delle altre indennita' loro spettanti, quando debba farsi dal consigliere delegato o dal giudice istruttore, come anche nei casi preveduti dagli articoli 368 e 399 del Codice di Procedura penale, e' preceduta dalla richiesta del pubblico ministero, il quale terra' conto della durata ed l'importanza delle operazioni e di tutti gli altri elementi relativi alla liquidazione stessa.
2. Tale richiesta e' sostituita dal visto del procuratore del Re se la liquidazione sia fatta dal pretore.
3. Questo norme non si applicano alla liquidazione per somma non superiore a lire dieci.
4. Le liquidazioni per somma superiore a lire trecento debbono in ogni caso essere sottoposte al visto del procuratore generale presso la Corte di appello o dell'avvocato generale presso la sezione di Corte di appello.
5. Le appellazioni contro le ordinanze possono essere proposte dai periti e dal pubblico ministero e sono decise, nel caso menzionato dall'art. 214 del Cod. di proc. pen., dal giudice istruttore se l'ordinanza sia pronunziata dal pretore, e dalla sezione di accusa se l'ordinanza pronunziata dal giudice istruttore o dal consigliere delegato; nei casi preveduti negli art. 368 capoverso e 399 stesso Codice sono decise, in Camera di consiglio, dal tribunale penale o dalla sezione degli appelli penali se la ordinanza sia rispettivamente pronunziata dal pretore o dal presidente.
Art. 27
1. Ai magistrati e ai funzionari di cancelleria per le trasferte in materia civile, ai periti, agli interpreti, ai traduttori, per le operazioni ordinate dall'autorita' giudiziaria in detta materia, nonche' ai depositari di documenti che dovranno nei giudizi nella stessa materia, trasferirsi avanti l'autorita' giudiziaria, saranno rispettivamente applicate, quanto agli onorari ed alle indennita' le disposizioni stabilite dal presente decreto per la materia penale.1
Art. 28
1. Nel caso di trasferta delle parti nelle cause innanzi allo Corti ed ai tribunali per l'esecuzione di atti in cui fosse necessaria la loro personale presenza, le medesime avranno diritto alle stesse indennita' accordate ai testimoni.
Art. 29
1. Quando le parti compariscono personalmente alle udienze avanti ai pretori, potra' essere portato in tassa, secondo la natura delle cause e la condizione delle persone, un diritto di L. 2 a 8, purche' ad ogni volta le somme siano state dai detti pretori ammesse, e se ne faccia risultarti dal verbale di istruttoria.
2. Questo diritto potra' essere esteso fino alle lire 12, quando le parti risiedono ad una distanza dal capoluogo della pretura, maggiore di chilometri quindici.
3. Queste indennita' non potranno pero' mai eccedere per ciascuna causa le L. 20 nel primo caso e le L. 36 nel caso previsto dal capoverso che precede, o non possono accordarsi ai mandatari.
Art. 30
1. I diritti e le indennita' di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari per gli atti giudiziari civili e penali restano fissati nella misura ad essi dovuta secondo le norme vigenti alla data di pubblicazione del presento decreto.
Art. 31
1. Sono abrogati: gli articoli 7, comma primo, 8, 9, 13, comma primo, 14, 15, 16, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, comma primo, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 48, 115, n. 2, 116, 120, 121, 137 e 149 del R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che approva la tariffa in materia penale; i numeri 378, 379 380, 381, 382, 383, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395 e 396 dei R. decreto 23 dicembre 1865 n. 2700, che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile; la legge 20 luglio 1922, n. 995 e il R. decreto 15 settembre 1922, n. 1294, nonche' qualsiasi altra disposizione contrari al presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia insorto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - OVIGLIO - DE' STEFANI.
Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.